Art. 5.
              Commissioni giudicatrici e presentazione
                  dei titoli e delle pubblicazioni
  Le  commissioni  giudicatrici sono composte secondo quanto previsto
dall'articolo 2 della legge 210/1998 e dall'articolo  3  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 390/1998 e sono nominate con decreto
rettorale  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito   web
dell'Universita'.
  Eventuali  istanze  di  ricusazione  dei  commissari  da  parte dei
candidati  devono   essere   presentate   entro   30   giorni   dalla
pubblicazione  del decreto di nomina della commissione nella Gazzetta
Ufficiale.  Decorso  tale  temine  non  sono   ammesse   istanze   di
ricusazione.
  Entro  lo stesso termine i candidati devono inviare all'Universita'
tutti i titoli e documenti contenuti nell'elenco di cui  all'articolo
4  lettera  B  e,  tra le pubblicazioni presenti nel relativo elenco,
quelle che il candidato ritiene piu' significative e  utili  ai  fini
della valutazione comparativa.
  I titoli, i documenti e le pubblicazioni si considerano prodotti in
tempo  utile  anche  se  spediti  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data  dell'ufficio  postale  accettante.  Non   verranno   presi   in
considerazione  i  titoli  e le pubblicazioni spediti dopo il termine
fissato.
  I titoli contenuti nell'elenco ma non prodotti come  anche  l'invio
di  titoli  o  pubblicazioni  non compresi nei rispettivi elenchi non
verranno presi in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
  E' facolta' dei candidati produrre, in luogo dei titoli  originali,
idonee   dichiarazioni   sostitutive   di   certificazione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, punto a) del decreto del  Presidente  della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. I candidati cittadini dell'Unione
europea  possono  dimostrare  il  possesso  dei  titoli sopraindicati
mediante   le   forme   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative  consentite  dalla  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 403/1998.
  I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia,  secondo
le   disposizioni   del   regolamento  anagrafico  della  popolazione
residente approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
maggio  1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati,  fatti  e
qualita'  personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 403/1998.
  I  certificati  rilasciati  dalle  competenti  autorita'  di  Stati
stranieri devono essere  conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello
Stato  stesso  e  devono altresi' essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
  Con riferimento ai documenti e  alle  pubblicazioni,  il  candidato
puo' presentare, in luogo degli originali, copia di esse corredata da
apposita  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui se
ne attesti la conformita' all'originale ai sensi dell'articolo 2  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 403/1998. La dichiarazione
puo' essere unica per tutte le pubblicazioni inviate in copia.
  Il candidato che partecipa  a  piu'  valutazioni  comparative  deve
inviare  tante  copie  di  titoli  e  pubblicazioni  quante  sono  le
procedure  di  valutazione  comparativa  a  cui  partecipa.  Non   e'
consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni gia'
prodotti in altre procedure di valutazione comparativa.
  Le  pubblicazioni  devono  essere prodotte nella lingua originale e
tradotte, se  in  lingua  diversa,  in  una  delle  seguenti  lingue:
italiano,  latino,  francese,  inglese,  tedesco  e spagnolo. I testi
tradotti possono essere presentati in  copie  dattiloscritte  insieme
con il testo stampato nella lingua originale.