Art. 2.
                  Requisiti generali di ammissione
  1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
  a) cittadinanza italiana. Tale requisito non  e'  richiesto  per  i
soggetti appartenenti all'Unione europea;
  b)  possesso  del  titolo  di studio specificato nell'allegato A al
presente bando per ciascun programma di ricerca. Si  precisa  che  il
suddetto   allegato   descrive  altresi'  il  curriculum  scientifico
professionale idoneo per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca  di
cui il candidato, oltre alla laurea, deve essere in possesso;
  c)  adeguata  conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno
degli Stati membri dell'Unione europea);
  d) idoneita' fisica. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre  a
visita medica i vincitori, in base alla normativa vigente.
  2.  I  requisiti  prescritti  devono  essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione.
  3.   I   candidati   sono   ammessi  con  riserva  alla  procedura;
l'amministrazione puo' disporre in ogni  momento,  con  provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalla  procedura  stessa. Tale provvedimento
verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
  4. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura  i  neolaureati
privi di titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea
esperienza  derivante  da  attivita' di ricerca gia' svolta ovvero di
curriculum scientifico-professionale adeguato.
  5.  Ai  vincitori  in  servizio  presso  pubbliche  amministrazioni
diverse  da  quelle  indicate al comma 8 del presente articolo potra'
essere conferito l'assegno previo collocamento in  aspettativa  senza
assegni.
  6. Non e' ammesso il cumulo con borse a qualsiasi titolo conferite,
tranne  quelle utili ad integrare l'attivita' di ricerca dei titolari
di assegni con soggiorni all'estero, concesse dall'Universita'  degli
studi di Genova o da istituzioni nazionali o straniere.
  7.  Il  titolare  di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di
ricerca anche in deroga al numero determinato ai sensi  dell'art.  70
del  decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
fermo  restando   il   superamento   delle   prove   di   ammissione.
L'Universita'  puo'  fissare,  con  motivato provvedimento, il numero
massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero
ciascun corso di dottorato, sentito il relativo collegio dei docenti.
  8. Non possono essere titolari di assegni di ricerca  i  dipendenti
di ruolo e non di ruolo, docenti e personale tecnico-amministrativo
delle Universita', il personale di ruolo in servizio presso gli altri
soggetti  di  cui  all'art.  51, comma 6, primo periodo, della citata
legge  n.  449/1997  nonche'  coloro  che  sono  iscritti  a  corsi
universitari  post-laurea,  fatto salvo quanto previsto al precedente
comma 7.