Art. 3.
                 Domanda e termine di presentazione
  1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta,  a
pena  di  esclusione,  entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, della
Repubblica italiana.
  2.  Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
  3. La domanda deve essere scritta in modo  chiaro  e  assolutamente
leggibile,  sottoscritta  e  indirizzata  al Direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Genova - Dipartimento gestione  delle
risorse  umane  e  organizzazione - Servizio organico, reclutamento e
mobilita' - via Balbi 5. Deve essere redatta  in  carta  semplice  su
apposito  modello  - allegato B, che fa parte integrante del presente
bando, disponibile presso la sede dell'Amministrazione centrale,  via
Balbi    n.    5,    ovvero   al   seguente   indirizzo   telematico:
http://www.unige.it.
  4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la fotocopia
della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'allegato
B - fac simile della domanda - purche' sia chiara ed integrale.
  5. La domanda  puo'  essere  presentata  direttamente  al  predetto
servizio che rilascera' apposita ricevuta.
  6.  La  domanda  puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo  sopra  indicato.  In  tal  caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
  7.  Il  candidato  dovra'  indicare  con  chiarezza e precisione il
numero del programma di ricerca, l'area scientifico-disciplinare ed
il settore scientifico-disciplinare  per  i  quali  intende  essere
ammesso alla procedura.
  8. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle  prive  dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa,
dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre il termine sopra
indicato.
  9. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure  di  valutazione
comparativa  indette  con il presente decreto verranno inoltrate agli
interessati  a  mezzo  di  raccomandata  con  tassa  a   carico   del
destinatario.
  10. I candidati devono allegare alla domanda:
  a) fotocopia di un documento di identita';
  b) curriculum della propria attivita' scientifica (in unica copia e
debitamente sottoscritto);
  c) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della procedura in
un'unica  copia  e  relativo  elenco  (in  unica  copia e debitamente
sottoscritto);
  d) certificato delle  votazioni  riportate  nei  singoli  esami  di
profitto ed in quello di laurea.
  11.  I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in
carta semplice e possono essere in originale,  in  copia  autenticata
ovvero   in   copia   dichiarata   conforme   all'originale  mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi  dell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403
(modulo  C  allegato).  Il  candidato dovra' utilizzare un modulo per
ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui  intende
dichiarare   la  conformita'  all'originale,  allegandolo  al  titolo
stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa  di
conformita'   all'originale   dei   titoli  presentati,  comprese  le
pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra' contenere  precise
indicazioni atte ad identificare i titoli stessi.
  12.  I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n.    15/1968,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968, e dal
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  403/1998,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 275 - serie generale - del 24 novembre
1998 (modulo C allegato).
  13.  Le  stesse  modalita'  previste  ai  commi  precedenti  per  i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea.
  14.  Per  i  lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per  i  lavori  stampati  in  Italia  debbono
essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art.  1  del decreto
legislativo  luogotenenziale  31  agosto  1945,  n.  660  di  seguito
riportato:
  "Ogni  stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della
Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale Procura della Repubblica".
  15. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del  recapito  da
parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda,  ne'  per  gli
eventuali disguidi postali o  telegrafici  o  comunque  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.