Art. 6. Commissione giudicatrice Formazione ed approvazione delle graduatorie 1. Le commissioni giudicatrici sono costituite da tre docenti universitari, anche di altri Atenei, di cui almeno un professore di ruolo, nominati dal rettore su proposta del Consiglio del dipartimento interessato. 2. Espletate le prove, le commissioni formano la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale. 3. La graduatoria di merito e quella del vincitore della procedura di valutazione comparativa sono approvate con decreto rettorale. 4. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parita' di punti, della preferenza prevista dall'ultimo comma del precedente art. 5. 5. Sono dichiarati vincitori, nel limite degli assegni da conferire, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. 6. E' consentita l'utilizzazione della graduatoria di merito per la complessiva durata dei programmi di ricerca qualora il titolare dell'assegno cessi per qualsiasi causa, sempreche' il rimanente periodo di svolgimento sia superiore a sei mesi. 7. Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate mediante affissione all'Albo del rettorato di questa Universita', via Balbi, 5. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.