Art. 6.
                      Commissione giudicatrice
            Formazione ed approvazione delle graduatorie
  1. Le commissioni  giudicatrici  sono  costituite  da  tre  docenti
universitari,  anche  di altri Atenei, di cui almeno un professore di
ruolo,  nominati  dal  rettore  su   proposta   del   Consiglio   del
dipartimento interessato.
  2.  Espletate  le  prove,  le  commissioni  formano  la graduatoria
secondo l'ordine decrescente del punteggio finale.
  3. La graduatoria di merito e quella del vincitore della  procedura
di valutazione comparativa sono approvate con decreto rettorale.
  4.  La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata  da  ciascun
candidato  con  l'osservanza,  a  parita'  di punti, della preferenza
prevista dall'ultimo comma del precedente art. 5.
  5.  Sono  dichiarati  vincitori,  nel  limite  degli   assegni   da
conferire,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria di
merito.
  6. E' consentita l'utilizzazione della graduatoria di merito per la
complessiva durata dei  programmi  di  ricerca  qualora  il  titolare
dell'assegno  cessi  per  qualsiasi  causa,  sempreche'  il rimanente
periodo di svolgimento sia superiore a sei mesi.
  7.  Le  graduatorie  di  merito  e  quelle  dei  vincitori  saranno
pubblicate  mediante  affissione  all'Albo  del  rettorato  di questa
Universita', via Balbi, 5. Dalla data di tale  pubblicazione  decorre
il termine per eventuali impugnative.