Art. 8. Trattamento economico e normativo 1. Gli oneri finanziari derivanti dalle presenti procedure gravano sulle disponibilita' finanziarie del Dipartimento interessato derivanti da contratti di ricerca. 2. L'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca e' determinato in 28 milioni di lire, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Universita'. Il predetto importo e' erogato in rate mensili posticipate. 3. Agli assegni si applicano, in materia fiscale e previdenziale le disposizioni richiamate dall'art. 51, comma 6, della citata legge n. 449/1997. 4. La collaborazione e' svolta in condizioni di autonomia, nei soli limiti dei programmi di ricerca e in stretto legame con la realizzazione degli stessi, senza orario di lavoro predeterminato. 5. L'assegno non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'.