Art. 8.
                  Trattamento economico e normativo
  1.  Gli oneri finanziari derivanti dalle presenti procedure gravano
sulle  disponibilita'  finanziarie   del   Dipartimento   interessato
derivanti da contratti di ricerca.
  2.  L'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca e' determinato in
28  milioni  di  lire,  comprensivo  di  tutti  gli  oneri  a  carico
dell'Universita'.  Il  predetto  importo  e'  erogato in rate mensili
posticipate.
  3. Agli assegni si applicano, in materia fiscale e previdenziale le
disposizioni richiamate dall'art. 51, comma 6, della citata legge  n.
449/1997.
  4. La collaborazione e' svolta in condizioni di autonomia, nei soli
limiti   dei  programmi  di  ricerca  e  in  stretto  legame  con  la
realizzazione degli stessi, senza orario di lavoro predeterminato.
  5. L'assegno non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle Universita'.