Art. 9.
                  Valutazione dell'attivita' svolta
  1.  Il  responsabile  scientifico  della  ricerca  e   l'assegnista
trasmettono  al  Consiglio  del  dipartimento interessato, almeno due
mesi prima della scadenza del contratto, una relazione finale da  cui
risulti lo stato di avanzamento della ricerca.
  2. Il Consiglio del dipartimento interessato valutera' la relazione
finale,  riguardante  l'attivita'  svolta  e  i  risultati conseguiti
nell'ambito del programma di  ricerca,  esprimendo  un  parere  sulla
possibile rinnovabilita' dello stesso. Il contratto non potra' essere
rinnovato  qualora  l'attivita'  scientifica  dell'assegnista non sia
documentata.
  3. I giudizi espressi dal Consiglio  del  dipartimento  interessato
devono essere adeguatamente motivati e sono insindacabili.