Art. 9. Valutazione dell'attivita' svolta 1. Il responsabile scientifico della ricerca e l'assegnista trasmettono al Consiglio del dipartimento interessato, almeno due mesi prima della scadenza del contratto, una relazione finale da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca. 2. Il Consiglio del dipartimento interessato valutera' la relazione finale, riguardante l'attivita' svolta e i risultati conseguiti nell'ambito del programma di ricerca, esprimendo un parere sulla possibile rinnovabilita' dello stesso. Il contratto non potra' essere rinnovato qualora l'attivita' scientifica dell'assegnista non sia documentata. 3. I giudizi espressi dal Consiglio del dipartimento interessato devono essere adeguatamente motivati e sono insindacabili.