Art. 11. Documenti di rito per la nomina dei vincitori Al fine dell'emanazione del decreto rettorale di nomina a ricercatore universitario, i vincitori oltre a dover regolarizzare in bollo ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370 la domanda di partecipazione alla valutazione comparativa ed eventuali documenti, saranno invitati dagli uffici amministrativi competenti, a presentare la sottoelencata documentazione, entro il termine che l'amministrazione provvedera' ad indicare: A) per i candidati italiani e per quelli della Comunita' europea: 1) certificato medico (di data non anteriore a sei mesi dalla data della richiesta) rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, o equipollente, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha prodotto istanza di partecipazione ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica. Il certificato, ove rilasciato dalle competenti autorita' dello Stato afferente alla Comunita' europea di cui lo straniero e' cittadino, deve essere conforme alle vigenti disposizioni nello Stato stesso e deve, altresi', essere legalizzato dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale; 2) dichiarazione attestante se ricopre o meno impieghi alle dipendenze dello Stato italiano, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311). Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato italiano presentera', oltre alla citata opzione, idonea dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con l'indicazione dell'Autorita' da cui dipende e presso la quale trovansi in servizio, con l'indicazione della retribuzione goduta. L'amministrazione ricevente richiedera' direttamente a quella di appartenenza conferma della corrispondenza di quanto dichiarato dall'interessato. B) per i candidati stranieri non appartenenti alla Comunita' europea: 1) certificato di nascita; 2. certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino. Se lo stesso risiede in Italia oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano e il certificato attestante i carichi pendenti; 3. certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, o equipollente, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha prodotto istanza di partecipazione ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica; 4. certificato attestante la cittadinanza. I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della richiesta. I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero extra-comunitario e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I candidati stranieri di cui alla presente lettera B), residenti in Italia, possono utilizzare, con riferimento alle richieste di cui ai punti 1) 2) e 4), le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare fatti, stati e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.