Art. 11.
            Documenti di rito per la nomina dei vincitori
  Al   fine   dell'emanazione  del  decreto  rettorale  di  nomina  a
ricercatore universitario, i vincitori oltre a dover regolarizzare in
bollo ai sensi della legge 23 agosto  1988,  n.  370  la  domanda  di
partecipazione  alla  valutazione comparativa ed eventuali documenti,
saranno invitati dagli uffici amministrativi competenti, a presentare
la   sottoelencata   documentazione,    entro    il    termine    che
l'amministrazione provvedera' ad indicare:
  A) per i candidati italiani e per quelli della Comunita' europea:
  1)  certificato medico (di data non anteriore a sei mesi dalla data
della richiesta) rilasciato da  un  medico  militare,  provinciale  o
ufficiale  sanitario  del  comune  di  residenza, o equipollente, dal
quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego  per
il  quale  ha  prodotto  istanza  di  partecipazione  ed e' esente da
difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul  rendimento
del    servizio,   con   l'indicazione   dell'avvenuto   accertamento
sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n.  837.
Il   certificato  deve  contenere  l'espressa  dichiarazione  che  il
candidato e' esente da malattie che possono mettere  in  pericolo  la
salute pubblica.
  Il  certificato,  ove  rilasciato  dalle competenti autorita' dello
Stato afferente  alla  Comunita'  europea  di  cui  lo  straniero  e'
cittadino, deve essere conforme alle vigenti disposizioni nello Stato
stesso   e   deve,  altresi',  essere  legalizzato  dalle  competenti
autorita' consolari italiane.
  Agli atti e documenti  redatti  in  lingua  straniera  deve  essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza  diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale;
  2)  dichiarazione  attestante  se  ricopre  o  meno  impieghi  alle
dipendenze dello Stato italiano, delle  province,  dei  comuni  o  di
altri  enti  pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione
di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n.
311).
  Il  vincitore  che  ricopre  un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato italiano presentera', oltre alla citata  opzione,  idonea
dichiarazione   sostitutiva   di  cui  all'art.  1  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20   ottobre   1998,   n.   403,   con
l'indicazione  dell'Autorita'  da  cui  dipende  e  presso  la  quale
trovansi in servizio, con l'indicazione della retribuzione goduta.
  L'amministrazione ricevente richiedera' direttamente  a  quella  di
appartenenza  conferma  della  corrispondenza  di  quanto  dichiarato
dall'interessato.
  B) per  i  candidati  stranieri  non  appartenenti  alla  Comunita'
europea:
  1) certificato di nascita;
  2.  certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato  di  cui
lo  straniero  e'  cittadino. Se lo stesso risiede in Italia oltre al
certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato  generale
del  casellario  giudiziale  italiano  e  il certificato attestante i
carichi pendenti;
  3. certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o ufficiale sanitario del comune di residenza,  o  equipollente,  dal
quale  risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per
il quale ha prodotto  istanza  di  partecipazione  ed  e'  esente  da
difetti  ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento
del   servizio,   con   l'indicazione   dell'avvenuto    accertamento
sierologico  ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il  certificato  deve  contenere  l'espressa  dichiarazione  che   il
candidato  e'  esente  da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica;
  4. certificato attestante la cittadinanza.
  I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data  non
anteriore a sei mesi dalla data della richiesta.
  I  certificati  rilasciati  dai  competenti uffici della Repubblica
italiana devono essere conformi alle vigenti disposizioni in  materia
di bollo e di legislazione.
  I  certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui  lo  straniero  extra-comunitario  e'  cittadino  debbono  essere
conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato stesso e debbono,
altresi', essere legalizzati  dalle  competenti  autorita'  consolari
italiane.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme  al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  I candidati stranieri di cui alla presente lettera B), residenti in
Italia, possono utilizzare, con riferimento alle richieste di cui  ai
punti 1) 2) e 4), le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.  2 e
4  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare fatti, stati e qualita' personali  certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.