Art. 3. Requisiti per l'ammissione La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati. E' fatto divieto ai professori ordinari, ai professori associati ed ai ricercatori universitari afferenti ai suindicati settori scientifico-disciplinari di partecipare, in qualita' di candidati, alla valutazione comparativa bandita per lo stesso settore scientifico-disciplinare. A pena di esclusione, ogni candidato non potra' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative superiori a cinque, bandite dalle varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente. Nella istanza di partecipazione il candidato e' tenuto a dichiarare di aver rispettato tale obbligo.