Art. 3.
                     Requisiti per l'ammissione
  La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduti dai candidati.
  E' fatto divieto ai professori ordinari, ai professori associati ed
ai   ricercatori   universitari   afferenti   ai  suindicati  settori
scientifico-disciplinari di partecipare, in  qualita'  di  candidati,
alla   valutazione   comparativa   bandita   per  lo  stesso  settore
scientifico-disciplinare.
  A  pena  di  esclusione,  ogni  candidato  non  potra'  partecipare
complessivamente  ad un numero di valutazioni comparative superiori a
cinque, bandite dalle varie sedi universitarie, nell'arco di un  anno
decorrente  dalla  data  di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione  comparativa
prescelta.
  Ai  fini  dell'esclusione  fa  fede  la data e l'ora della consegna
della domanda all'ufficio competente.
  Nella istanza di partecipazione il candidato e' tenuto a dichiarare
di aver rispettato tale obbligo.