Art. 4.
             Domanda di ammissione - termini e modalita'
  Coloro che intendono partecipare alla  valutazione  comparativa  di
cui  al  presente bando sono tenuti a farne domanda, in carta libera,
al rettore dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II, con le
modalita' appresso specificate.
  Il  candidato  e'  tenuto  a  compilare  il  modulo  della  domanda
(eventualmente  potra'  acquisirne  copia  anche per via telematica),
secondo lo schema  di  cui  al  presente  bando  ed  avendo  cura  di
specificare  il  codice  identificativo  che  debitamente  firmato ed
unitamente  alla  documentazione  appresso   indicata,   potra',   in
alternativa:
  a)  consegnare  a  questa  Universita', Ufficio personale docente e
ricercatore - Via Marchese Campodisola,  13,  ottavo  piano  -  80133
Napoli,  a  pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  b) oppure spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
rettore  di  questo Ateneo, all'Ufficio ed all'indirizzo sopracitato,
entro il trentesimo giorno successivo a quello  di  pubblicazione.  A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
  Le  domande  recapitate a mezzo corriere saranno considerate valide
solo ove pervengano nei termini di cui al punto a).
  Qualora il termine per la presentazione delle domande  cada  in  un
giorno festivo, la scadenza slittera' al primo giorno feriale utile.
  Il  candidato che intende partecipare a valutazione comparativa per
piu' settori  scientifico-disciplinari,  dovra'  presentare  distinte
domande  ed eventuali allegati per ogni settore, facendo menzione, in
ciascuna di esse, delle altre valutazioni comparative alle  quali  ha
chiesto di essere ammesso.
  Sul   plico   deve   essere   riportata  la  dicitura  "Valutazione
comparativa a posti di ricercatore  universitario"  e  devono  essere
indicati chiaramente il codice identificativo del bando R/09/1999, la
sigla  ed  il  titolo  del  settore scientifico-disciplinare al quale
l'interessato intende partecipare, nonche' cognome, nome ed indirizzo
del candidato.
  Ove il candidato intenda avvalersi delle modalita' di  consegna  di
cui al punto a), la domanda va separata dal plico degli allegati.
  I  titoli  e  le  pubblicazioni  inviati  successivamente,  che non
risulteranno spediti entro il termine previsto per  la  presentazione
delle domande, non potranno essere presi in considerazione.
  La  domanda  va  redatta  esclusivamente in lingua italiana, con le
modalita' previste dal presente articolo. Essa deve contenere, a pena
di esclusione, le  indicazioni  necessarie  ad  individuare  in  modo
univoco  il  settore  scientifico-disciplinare  al quale il candidato
intende partecipare.
  Nella domanda, tutti i candidati, italiani e stranieri  (intendendo
per  tali  i  cittadini  di  uno  degli  Stati membri della Comunita'
europea oppure quelli extracomunitari), dovranno dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
  a) il cognome e nome;
  b) la data e luogo di nascita;
  c) il codice di identificazione  personale,  codice  fiscale,  (gli
stranieri, ove ne siano in possesso);
  d) la cittadinanza posseduta;
  e)  di  non  aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando, nel caso, gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
  f) di non essere  professore  ordinario,  associato  o  ricercatore
universitario       inquadrato       nello       stesso       settore
scientifico-disciplinare  per  il  quale  presenta  la   domanda   di
partecipazione alla valutazione comparativa;
  g)  di  aver  rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n.  390,
relativamente al  numero  massimo  di  valutazioni  comparative  alle
quali, nel periodo previsto, ha prodotto istanza di partecipazione;
  Il candidato italiano dovra', inoltre, dichiarare nella domanda:
  h)  di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento,  ovvero  di  non  essere  stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d)  del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  i) la qualifica attualmente ricoperta;
  j) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisando il Comune,
indicando  eventualmente  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della
cancellazione dalle medesime;
  k) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
  La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti j) e k) comportera'
l'esclusione dal concorso.
  Il candidato straniero dovra', inoltre, dichiarare nella domanda:
  g)  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
  h) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
  Le dichiarazioni di cui alle lettere sopraindicate vanno rilasciate
ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed art. 1  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 e,
pertanto, per i candidati di cittadinanza italiana e dei Paesi  della
Comunita'  europea,  esse sostituiscono, ad ogni effetto, le relative
corrispondenti certificazioni.
  Nella domanda dovra' essere indicato il recapito che  il  candidato
elegge ai fini della presente valutazione comparativa. Ogni eventuale
variazione  dello  stesso  dovra'  essere  tempestivamente comunicata
all'Ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di partecipazione.
  I candidati riconosciuti portatori di handicap dovranno specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio  handicap,
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  Questa   Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  per
irreperibilita'  del   destinatario   e   per   la   dispersione   di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi   postali   o   telegrafici   non   imputabili    a    colpa
dell'amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
  Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:
  1)  fotocopia  del  codice  di  identificazione  personale,  codice
fiscale, ove posseduto;
  2) curriculum, in duplice copia, della propria attivita'  didattica
e scientifica;
  3)   documenti   e   titoli  che  ritengono  utili  ai  fini  della
valutazione.  Possono  essere  prodotti  in   originale,   in   copia
autenticata   ovvero   in  copia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  ai  sensi
dell'art.  2  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, firmata dal dichiarante e trasmessa all'amministrazione
unitamente alla fotocopia del documento di identita';
  4)  pubblicazioni  scientifiche,  in  originale  o  copia  conforme
all'originale,  nel  numero massimo eventualmente indicato all'art. 1
del presente bando, tra  quelle  piu'  significative,  a  scelta  del
candidato.   La   conformita'   all'originale   potra'  risultare  da
dichiarazione del candidato secondo le modalita' di cui al punto 3).
  Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in  Italia  devono  risultare
adempiuti   gli   obblighi   previsti   dall'art.   1   del   decreto
luogotenenziale 31  agosto  1945,  n.  660.  L'assolvimento  di  tali
obblighi  va  certificato  con  idonea  documentazione  da unire alla
domanda che attesti l'avvenuto deposito oppure da  autocertificazione
del  candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'art. 2
della legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  come  modificato  ed  integrato
dall'art.  1  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403;
  5) elenco delle pubblicazioni,  completo  di  tutta  la  produzione
scientifica, in duplice copia;
  6)  elenco,  in  duplice  copia,  di  tutti  i  documenti  e titoli
presentati in allegato alla domanda.
  I documenti ed i certificati vanno  prodotti  in  carta  libera  ai
sensi  dell'art.  1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in
lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in  lingua
italiana  certificata  conforme  al  testo  straniero,  redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un
traduttore ufficiale.
  Relativamente ai candidati stranieri i certificati rilasciati dalle
competenti  autorita'  dello  Stato di cui lo straniero e' cittadino,
debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato  stesso
e  debbono  altresi',  essere  legalizzati dalle competenti autorita'
consolari italiane.
  Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di  origine  e
tradotte  in  una  delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese,  tedesco  e  spagnolo.  I  testi  tradotti  possono   essere
presentati  in  copie  dattiloscritte  insieme  con il testo stampato
nella lingua di origine.
  Non e' consentito  far  riferimento  a  documenti  e  pubblicazioni
presentati  presso  questa  amministrazione  o a documenti allegati a
domanda  di  partecipazione  ad  altri  concorsi  od  a   valutazioni
comparative.