Art. 7. Costituzione delle Commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita' indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. Esse sono nominate con decreto del Rettore e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.