Art. 7.
             Costituzione delle Commissioni giudicatrici
  Le  commissioni  giudicatrici  sono  costituite  con  le  modalita'
indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  19
ottobre 1998, n. 390.
  Esse  sono  nominate  con  decreto  del  Rettore e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche  dello  stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.