Art. 8.
             Adempimenti delle Commissioni giudicatrici
  Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere   alla   valutazione
comparativa  dei  candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano al responsabile del procedimento di  cui  all'art.  6  del
presente  bando,  il  quale ne assicura la pubblicita' presso la sede
del rettorato e della facolta' che ha richiesto il bando.  I  criteri
sono  pubblicizzati  almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori delle commissioni.
  Per  valutare  il  curriculum  complessivo  del  candidato   e   le
pubblicazioni  scientifiche, la commissione tiene in considerazione i
seguenti criteri:
  a)  originalita'  ed  innovativita'  della produzione scientifica e
rigore metodologico;
  b) apporto individuale del  candidato,  analiticamente  determinato
nei lavori in collaborazione;
  c)  congruenza  dell'attivita'  del  candidato  con  le  discipline
ricomprese nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale  e'
bandita  la  procedura  ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
  d)  rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale   delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
  e) continuita' temporale  della  produzione  scientifica  anche  in
relazione  all'evoluzione  delle  conoscenze  nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
  Per i fini di cui sopra la Commissione  fara'  anche  ricorso,  ove
possibile,   a   parametri   riconosciuti   in   ambito   scientifico
internazionale.
  Costituiscono, in ogni  caso,  titoli  da  valutare  specificamente
nelle valutazioni comparative:
  a) l'attivita' didattica svolta;
  b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
  c)   l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta,  presso  soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
  d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
  e)  l'attivita'  in  campo   clinico   relativamente   ai   settori
scientifico-disciplinari   in   cui   sia  richiesta  tale  specifica
competenza;
  f)  l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi   di
ricerca;
  g)  il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
  Al termine delle  valutazioni  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni
scientifiche  e'  previsto  lo  svolgimento di due prove scritte, una
delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale.
  Le prove  d'esame  si  svolgeranno  nella  sede  che  l'Universita'
riterra'  di  stabilire.  Il  diario della prima prova scritta, della
seconda prova, nonche'  della  prova  orale,  con  l'indicazione  del
giorno,  del  mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara'
notificato agli  interessati,  tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  non  meno  di venti giorni prima dello svolgimento delle
prove stesse. Del diario delle prove e' dato  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  Per lo svolgimento della prima e della seconda prova e' concesso ai
candidati, per ciascuna prova, un tempo massimo di otto ore.
  Al   termine   dei   lavori   la  commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
  Le relazioni, con annessi i giudizi individuali e collegiali,  sono
pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale del Ministero e rese pubbliche
anche per via telematica.