Art. 9.
                     Ricusazione dei Commissari
  Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione
giudicatrice  decorre il termine dei trenta giorni previsto dall'art.
9 della legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione  da  parte
dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.
  Decorso   tale   termine   e  comunque  dopo  l'insediamento  della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.