Art. 9. Ricusazione dei Commissari Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine dei trenta giorni previsto dall'art. 9 della legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.