Art. 10. Nomina dei vincitori Subordinatamente all'accertamento dell'effettiva disponibilita' finanziaria per le spese di personale ed in conformita' alle disposizioni dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il vincitore della valutazione comparativa - dopo aver regolarizzato in bollo la domanda ed i documenti presentati all'atto della stessa a norma della legge 23 agosto 1988, n. 370 - verra' nominato ricercatore universitario con decreto rettorale. La nomina in ruolo decorre dal 1 novembre successivo alla data del provvedimento di accertamento della regolarita' degli atti della valutazione comparativa. Al ricercatore spetta il trattamento economico previsto dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, e dalle successive norme in materia. Dopo tre anni dall'immissione in ruolo sara' sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale, composta da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e un associato estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del settore. La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facolta' e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore e' assegnato. Se il giudizio sara' favorevole, il ricercatore sara' immesso nel ruolo dei ricercatori confermati con diritto a relativo trattamento economico. Se l'attivita' del ricercatore sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato sara' nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio sara' sfavorevole il ricercatore cessera' di appartenere al ruolo.