Art. 2.
       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
  La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduti dai candidati.
  Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
  1)  coloro  che  siano  esclusi  dal godimento dei diritti civili e
politici;
  2) coloro che siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
  3) coloro che siano stati  dichiarati  decaduti  da  altro  impiego
statale,  ai  sensi  dell'art.  127,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  4) i professori e i ricercatori universitari  di  ruolo  inquadrati
nello  stesso  settore scientifico-disciplinare relativo al posto per
il quale e' indetta la procedura di valutazione comparativa o in  uno
dei settori affini, ove previsti;
  5)  coloro  che  abbiano  gia'  presentato  nell'arco  di  un  anno
decorrente dalla data di scadenza del termine  per  la  presentazione
delle  domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione  comparativa
prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative
presso questa od altre sedi universitarie.
  I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione delle
domande.
  Questa amministrazione garantisce parita' e pari  opportunita'  tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.