Art. 5.
                      Commissioni giudicatrici
  Le commissioni giudicatrici sono costituite  mediante  designazione
di  un  componente  da  parte  del  consiglio  della  facolta' che ha
richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
  Possono  essere  componenti  delle   commissioni   giudicatrici   i
professori  che  hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati  che  hanno  conseguito  la  conferma  ed   i   ricercatori
confermati.
  Il  componente  designato  e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio  di
facolta',  fra  i  professori  ordinari o associati confermati e deve
afferire  al  settore  scientifico-disciplinare  oggetto  del   bando
ovvero,  nel  caso  in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6,
ultimo  periodo,  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  19  ottobre  1998,  n. 390, a settori affini indicati dal
Consiglio universitario nazionale.
  I componenti elettivi sono individuati da un  professore  ordinario
se la facolta' ha designato un professore associato confermato ovvero
da  un professore associato confermato se la facolta' ha designato un
ordinario, e da un ricercatore confermato, eletti fra i professori  e
i   ricercatori   non   in   servizio   presso  questo  Ateneo  dalla
corrispondente fascia dei  professori  di  ruolo  e  dai  ricercatori
confermati.  A  parita'  di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di
appartenenza. A parita'  di  anzianita'  di  ruolo  prevale  il  piu'
anziano di eta'.
  L'elettorato  attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono
regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9,  10  e  11  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998. n. 390.
  Dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
  Le  eventuali  cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono  sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
  La  partecipazione  ai  lavori  della  commissione  costituisce  un
obbligo inderogabile per i componenti,  fatti  salvi  giustificati  e
documentati motivi.
  La  commissione  deve  concludere  i  suoi  lavori entro il termine
massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale
di nomina. Il rettore puo' prorogare per una sola  volta  e  per  non
piu'  di  quattro  mesi il termine per la conclusione della procedura
per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal  presidente  della
commissione.  Nel  caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la
proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia  le  procedure
per  la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la  conclusione
dei lavori.