Art. 2.
       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
  La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduti dai candidati.
  Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
  1) coloro che siano esclusi dal  godimento  dei  diritti  civili  e
politici;
  2)  coloro  che  siano  stati  destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento;
  3)  coloro  che  siano  stati  dichiarati decaduti da altro impiego
statale,  ai  sensi  dell'art.  27,  lettera  d),  del  decreto   dei
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  4)  i  professori  di ruolo di prima fascia inquadrati nello stesso
settore scientifico-disciplinare relativo al posto per  il  quale  e'
indetta  la procedura di valutazione comparativa o in uno dei settori
affini, ove previsti.
  5)  coloro  che  abbiano  gia'  presentato  nell'arco  di  un  anno
decorrente  dalla  data  di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione  comparativa
prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative
presso questa od altre sedi universitarie.
  I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione delle
domande.
  Questa amministrazione garantisce parita' e pari  opportunita'  tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.