Art. 3.
             Domande di ammissione - Termini e modalita'
  Per  partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila
il modulo della domanda  (Allegato  A  per  i  cittadini  italiani  e
Allegato B per i cittadini stranieri fornito anche per via telematica
sul   sito   internet  dell'Ateneo  (http://www.unitus.it)  indicando
obbligatoriamente  il  codice  di  identificazione  personale (codice
fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice - che,  debitamente
firmata,  potra'  consegnare  a  mano - unitamente alla fotocopia del
codice fiscale a questa Universita' - Ufficio affari  generali  della
segreteria del rettore, via San Giovanni Decollato n. 1, Viterbo, nei
giorni dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle 13, entro il termine
perentorio,  a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a
quello  di  pubblicazione  del  presente   decreto   nella   Gazzetta
Ufficiale.  A tal fine non fara' fede la data di compilazione per via
telematica.
  La copia stampata della domanda,  invece  che  consegnata  a  mano,
potra'  essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
al rettore di questo Ateneo - Ufficio concorsi  -  Via  San  Giovanni
Decollato n. 1 - 01100 Viterbo.
  In  tal  caso  dovra'  pervenire,  a  pena  di esclusione, entro il
termine sopra indicato. A tal  fine  fara'  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio  postale  accettante. Sara' cura del candidato riportare
sulla busta di spedizione il proprio nome  e  indirizzo,  i  dati  di
individuazione del posto per il quale concorre, la facolta', la sigla
e il titolo del settore scientifico-disciplinare.
  I  candidati  stranieri  devono  presentare  la  domanda  in lingua
italiana con le modalita' previste dai presente articolo.
  Non e' richiesta l'autenticazione della firma in calce alla domanda
di partecipazione.
  La domanda del candidato dovra' contenere,  a  pena  di  esclusione
dalla   valutazione   comparativa,   le   indicazioni  necessarie  ad
individuare   in   modo   univoco   la   facolta'   ed   il   settore
scientifico-disciplinare  per  il  quale  il candidato intende essere
ammesso.
  Il candidato che intende partecipare alla  valutazione  comparativa
per piu' settori scientifico-disciplinari, dovra' presentare distinte
domande  e  relativi  allegati  in  plichi separati per ogni settore,
facendo  menzione  in  ciascuna  di  esse  delle  altre   valutazioni
comparative alle quali ha chiesto di partecipare.
  Nella  domanda i candidati dovranno chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice  di  identificazione
personale  (codice  fiscale).  Tutti  i  candidati dovranno, inoltre,
dichiarare sotto la propria responsabilita':
  1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati  ai  cittadini  dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
  2)  di  non  aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando  gli  estremi  delle  relative  sentenze  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
  3)  di  non  essere  professore di ruolo di prima fascia inquadrato
nello stesso settore scientifico-disciplinare per il  quale  presenta
la  domanda  di  partecipazione  o  in  uno  dei  settori affini, ove
indicati;
  4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art.  2,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998 n. 390,
di seguito riportato: "Ogni candidato, a  pena  di  esclusione,  puo'
partecipare  complessivamente ad un numero di valutazioni comparative
non superiori a cinque presso le varie sedi universitarie,  nell'arco
di  un  anno  decorrente  dalla  data  di scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  alla prima valutazione
comparativa prescelta".
  Il candidato e' escluso dalla procedura,  successiva  alla  quinta,
per  la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento;
  5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una  pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente rendimento, e di non
essere stato dichiarato decaduto da  un  impiego  statale,  ai  sensi
dell'art.   127,   lettera  d),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  Il candidato italiano dovra'  altresi'  dichiarare  nella  domanda,
sotto la propria responsabilita':
  6)  di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali, precisandone il
comune, indicando eventualmente motivi della non iscrizione  o  della
cancellazione dalle medesime;
  7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi miltari.
  Il  candidato  straniero  dovra' altresi' dichiarare nella domanda,
sotto la propria responsabilita'.
  6) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
  7)  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di
appartenenza odi provenienza.
  Nella  domanda  dovra' essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione  dello  stesso
dovra'  essere  tempestivamente  comunicata  all'ufficio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
  I candidati che intendano avvalersi del diritto di cui  all'art.  3
della  legge  12 ottobre 1993, n. 413, dovranno dichiarare la propria
obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
  I candidati riconosciuti handicappati  dovranno  specificare  nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  Questa Universita' non assume alcuna responsabilita'  nel  caso  di
irreperibilita'   del   destinatario   e   per   la   dispersione  di
comunicazioni dipendenti da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte  dell'aspirante  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per  eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di  terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
  Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare alla domanda:
  1)  curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e didattica;
  2) documenti  e  titoli  che  si  ritengono  utili  ai  fini  della
valutazione comparativa e relativo elenco. I documenti e titoli vanno
prodotti in originale o copia conforme all'originale;
  3) pubblicazioni, in unica copia e nel numero massimo eventualmente
previsto  nei  prospetti allegati, presentate in originale o in copia
conforme all'originale.
  Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine  e
tradotte  in  una  delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese,  tedesco  e  spagnolo.  I  testi  tradotti  possono   essere
presentati  in  copie  dattiloscritte  insieme  con il lesto stampato
nella lingua originale.
  Per  le  procedure  di  valutazione comparativa riguardanti materie
linguistiche e'  ammessa  presentazione  di  pubblicazioni  compilate
nella  lingua  od  in  una  delle  lingue  per le quali e' indetta la
procedura di valutazione comparativa,  anche  se  diverse  da  quelle
indicate nel comma precedente.
  Per  i lavori stampati all'etero deve risultare la data ed il luogo
di pubblicazione. Per i  lavori  stampati  in  Italia  devono  essere
adempiuti  gli  obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo
di consegnare, per ogni qualsivoglia suo  stampato  o  pubblicazione,
quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede
l'officina  grafica  ed  un esemplare alla locale procura del regno".
L'assolvimento  di  tali   obblighi   va   certificato   con   idonea
documentazione da unire alla domanda oppure da autocertificazione del
candidato sotto la propria responsabilita';
  4) elenco delle pubblicazioni in duplice copia.
  I documenti ed i certificai vanno prodotti in carta libera ai sensi
dell'art.  1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in lingua
straniera  devono  essere  corredati  da  una  traduzione  in  lingua
italiana  certificata  conforme  al  testo  straniero,  redatta dalla
competente rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da  un
traduttore ufficiale.
  I  candidati cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione
europea  possono  dimostrare   la   conformita'   all'originale   dei
documenti,  titoli  e  pubblicazioni di cui ai punti 2) e 3) mediante
dichiarazione sostitutiva come previsto dall'art. 2 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Possono altresi'
dimostrare  il  possesso  dei  documenti  e titoli di cui al punto 2)
mediante la forma delle dichiarazioni  sostitutive  consentite  dalla
legge  4  novembre  1968,  n.  15  e dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
  A tali fini, i candidati possono compilare l'allegato C al presente
bando.
  I candidati cittadini extracomunitari residenti in  Italia  secondo
le   disposizioni   del   regolamento  anagrafico  della  popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  30
maggio  1989,  n.  223,  possono utilizzare le suddette dichiarazioni
sostitutive limitatamente ai casi in  cui  si  tratti  di  comprovare
stati,  fatti  e  qualita'  personali  certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o privati italiani.
  L'amministrazione si riserva la facolta'  di  procedere  ad  idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
  I candidati  cittadini  extracomunitari  non  residenti  in  Italia
secondo  le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  30
maggio   1989,   n.  223,  devono  produrre  i  documenti,  titoli  e
pubblicazioni di cui ai punti  2)  e  3)  in  originale  o  in  copia
autenticata.
  Relativamente  ai  candidati  stranieri,  i  certificati rilasciati
dalle  competenti  autorita'  dello  Stato  di  cui  lo  straniero  e
cittadino,  debbono  essere  conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
  Non  e'  consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati presso questa od altre amministrazioni.
  Non saranno presi in  considerazione  gli  atti  prodotti  dopo  il
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
  Eventuali  informazioni  o  chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle  domande  possono  essere  richiesti  all'Ufficio
concorsi (tel. 0761292735).