Art. 5
                      Commissioni giudicatrici
  Le commissioni giudicatrici sono costituite  mediante  designazione
di  un  componente  da  parte  del  consiglio  della  facolta' che ha
richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
  Possono  essere  componenti  delle   commissioni   giudicatrici   i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario.
  Il  componente  designato  e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio  di
facolta'.  fra  i  professori  ordinari  e  deve  afferire al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, nel  caso  in  cui
ricorrano  le condizioni di cui al comma 6, ultimo periodo, dell'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica  19  ottobre  1998,  n.
390, a settori affini indicati dal Consiglio universitario nazionale.
  I  componenti  elettivi  sono  individuati  da  quattro  professori
ordinari, eletti fra i  professori  non  in  servizio  presso  questo
Ateneo  dalla corrispondente fascia dei professori di molo. A parita'
di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di appartenenza.  A parita'
di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'.
  L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni  sono
regolati  dall'art.  3,  commi  6,  7,  8, 9, 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
  Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dei  decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei  candidati,  di  eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
  Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche  dello  stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
  La  partecipazione  ai  lavori  della  commissione  costituisce  un
obbligo  inderogabile  per  i  componenti, fatti salvi giustificati e
documentati motivi.
  La commissione deve concludere  i  suoi  lavori  entro  il  termine
massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale
di  nomina.  Il  Rettore  puo' prorogare per una sola volta e per non
piu' di quattro mesi il termine per la  conclusione  della  procedura
per  comprovati  ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della
commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi  dopo  la
proroga,  il  rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure
per  la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la  conclusione
dei lavori.