Art. 7.
              Accertamento della regolarita' degli atti
  Gli  atti  sono  costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali  costituiscono  parte  integrante  i  giudizi   individuali   e
collegiali  espressi  su  ciascun  candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
  Al  termine  dei  lavori   la   commissione,   previa   valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti,  dichiara  inequivocabilmente i nominativi di non piu' di
tre idonei, per ciascun poso bandito.
  Il rettore accerta con proprio decreto, entro  venti  giorni  dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati.  Con  successivo  decreto trasmette gli atti ai competenti
organi accademici per i successivi adempimenti.
  Nel caso in cui riscontri  vizi  di  forma  il  rettore,  entro  il
predetto  termine,  rinvia  con  provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
  Entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento  della
regolarita'  degli atti, il Consiglio della facolta' che ha richiesto
il bando, sulla base dei giudizi espressi  dalla  commissione  e  con
riferimento  alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche,
puo' proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei  candidati
dichiarati  idonei,  ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi
diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi
di    difformita',    in    relazione    alle    proprie     esigenze
didattico-scientifiche,   rispetto   a   quanto   deliberato,   dalla
commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente comma
e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. La  nomina
e' disposta con decreto rettorale.
  Qualora decida di non procedere alla chiamata, la facolta', decorso
il  termine di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento
della   regolarita'    degli    atti,    permanendo    le    esigenze
didattico-scientifiche,  puo'  richiedere  l'indizione  di  una nuova
procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto  gia'
bandito,  ovvero  proporre la nomina di candidati risultati idonei in
valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per
il medesimo settore scientifico- disciplinare, non chiamati  entro  i
sessanta   giorni   successivi   alla   data  di  accertamento  della
regolarita' dei relativi atti.
  La  facolta', qualora lasci decorrere il periodo di sessanta giorni
dalla data del decreto  di  accertamento  della  regolarita'  formale
degli  atti  senza  deliberare,  ai sensi del comma 4, in ordine alla
copertura del posto bandito, puo' avvalersi delle procedure di cui ai
pretedente comma soltanto dopo che siano  trascorsi  due  anni  dalla
suddetta data.
  I   candidati  risultati  idonei  nelle  procedure  di  valutazione
comparativa relative a professori ordinari, i quali non  siano  stati
nominati  dalle  universita'  che  hanno  bandito  il  posto entro il
termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo, entro un
triennio decorrente dalla data  del  decreto  di  accertamento  della
regolarita'  degli  atti  a  seguito  di  chiamate  da parte di altre
universita' che non hanno emanato  il  bando  per  la  copertura  del
relativo posto.
  Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che
rinunciano  alla  nomina presso l'universita' che ha bandito il posto
perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.
  Il rettore comunica al Ministero i  dati  relativi  al  conclusione
delle  procedure di valutazione comparativa, nonche' i nominativi dei
candidati idonei e di quelli nominali in ruolo.
  Le relazioni riassuntive dei lavori delle commissioni, con  annessi
i  giudizi  individuali  e collegiali, sono pubblicate nel Bollettino
ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.