Art. 8.
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
  L'Universita'  provvede,  a  richiesta  dell'interessato  che  deve
essere  prodotta  entro  novanta  giorni  dal termine di scadenza per
eventuali  impugnative,  a  restituire   a   ciascun   candidato   le
pubblicazioni  ed  i  documenti  prodotti,  a spese del destinatario.
Scaduto il termine fissato per la richiesta di restituzione, gli atti
saranno definitivamente archiviati.