Art. 9.
                          Documenti di rito
  Il cittadino italiano o di altro Stato membro  dell'Unione  europea
dovra'  presentare  o far pervenire all'Universita', entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorrono  dal  giorno  successivo  a
quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:
  1)  il  certificato  medico,  in bollo, di data non anteriore a sei
mesi dalla comunicazione dell'esito del  concorso,  rilasciato  dalla
azienda  sanitaria  locale  competente  per territorio o da un medico
militare, dal quale risulti che il candidato  e'  fisicamente  idoneo
all'impiego  al  quale  il  concorso  si  riferisce  ed  e' esente da
imperfezioni  che  possano  comunque  influire  sul  rendimento   del
servizio,  con  l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico,
ai sensi dell'arti della legge 25 luglio 1956, n. 837;
  2) opzione, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  382/1980,  tra  il  regime  d'impiego a tempo pieno o
definito;
  3) dichiarazione del candidato attestante  che  non  ricopre  altri
uffici  retribuiti  alle  dipendenze dello Stato, delle province, dei
comuni o di altri enti pubblici o  privati  e,  in  caso  affermativo
dichiarazione  di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18
marzo 1958, n. 311);
  4)  dichiarazione ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
  5) dichiarazione artestante:
  a) luogo e data di nascita;
  b) cittadinanza;
  c) godimento dei diritti civili e politici;
  d) inesistenza di condanne penali o carichi pendenti;
  e) posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari.
  Il candidato italiano o di altro Stato membro  dell'Unione  europea
che  sia  dipendente  di  ruolo  di  amministrazioni  dello  Stato  o
universitarie e' dispensato dal presentare la dichiarazione di cui al
n.  5,  purche'  comprovi   tale   sua   qualita'   presentando   una
dichiarazione  attestante  che  e'  in  attivita'  di servizio presso
l'amministrazione da cui dipende, con l'indicazione  della  qualifica
ricoperta e della retribuzione in godimento.
  Il  cittadino  extracomunitario  dovra'  presentare o far pervenire
all'Universita', entro il termine perentorio  di  trenta  giorni  che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito,
i seguenti documenti:
  1) certificato di nascita;
  2) certificato di cittadinanza;
  3) il certificato medico, rilasciato dalla azienda sanitaria locale
competente  per territorio o da un medico militare, dal quale risulti
che il candidato  e'  fisicamente  idoneo  all'impiego  al  quale  il
concorso  si  riferisce  ed  e'  esente  da  imperfezioni che possano
comunque influire sul  rendimento  del  servizio,  con  l'indicazione
dell'avvenuto  accertamento  sierologico,  ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837;
  4) certificato equipollente al certificato generale del  casellario
giudiziale  rilasciato  dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e'  cittadino.  Se  residente  in  Italia,  il
cittadino  straniero deve presentare, oltre al certificato anzidetto,
anche il certificato generale del casellario giudiziale  italiano  ed
il  certificato  dei  carichi pendenti rilasciati dalla procura della
Repubblica presso il  tribunale  e  dalla  procura  della  Repubblica
presso la pretura circondariale;
  5)  certificato  di  godimento  dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza;
  6) dichiarazione del candidato attestante  che  non  ricopre  altri
uffici  retribuiti  alle  dipendenze dello Stato, delle province, dei
comuni e di altri enti pubblici o  privati  e,  in  caso  affermativo
dichiarazione  di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18
marzo 1958, n. 311);
  7) dichiarazione ai sensi dell'art. 145  della  legge  29  dicembre
1973, n. 1092;
  8)  opzione, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382/1980, tra il  regime  d'impegno  a  tempo  pieno  o
definito.
  I documenti predetti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo:
quelli  di  cui  ai  numeri  2,  3, 4 e 5 dovranno essere di data non
anteriore a sei mesi  dalla  data  di  comunicazione  dell'esito  del
concorso.
  Il   candidato   extracomunitario   che  sia  dipendente  di  ruolo
amministrazione dello  Stato  o  universitarie  e'  indispensato  dal
presentare  i  documenti  di  cui  ai  numeri 1), 2), 4) e 5) purche'
comprovi tale  sua  qualita'  presentando  un'attestazione  in  carta
legale  rilasciata  dall'amministrazione  dalla quale dipende, da cui
risulti che si trova in attivita' di servizio con l'indicazione della
retribuzione goduta alla data dell'attestazione stessa.
  I  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia   secondo   le
disposizioni  dei  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di  cui  agli
articoli  2  e 4 della legge 4 novembre 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici  o  privati
cittadini.
  I  certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui  lo  straniero  e'  cittadino  dovranno  essere   conformi   alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso  e  le firme sugli stessi
devono  essere  legalizzate  dalle  competenti  autorita'   consolari
italiane.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana  certificata  conforme  al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.