Art. 9. Documenti di rito Il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea dovra' presentare o far pervenire all'Universita', entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti: 1) il certificato medico, in bollo, di data non anteriore a sei mesi dalla comunicazione dell'esito del concorso, rilasciato dalla azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego al quale il concorso si riferisce ed e' esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'arti della legge 25 luglio 1956, n. 837; 2) opzione, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, tra il regime d'impiego a tempo pieno o definito; 3) dichiarazione del candidato attestante che non ricopre altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311); 4) dichiarazione ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; 5) dichiarazione artestante: a) luogo e data di nascita; b) cittadinanza; c) godimento dei diritti civili e politici; d) inesistenza di condanne penali o carichi pendenti; e) posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari. Il candidato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea che sia dipendente di ruolo di amministrazioni dello Stato o universitarie e' dispensato dal presentare la dichiarazione di cui al n. 5, purche' comprovi tale sua qualita' presentando una dichiarazione attestante che e' in attivita' di servizio presso l'amministrazione da cui dipende, con l'indicazione della qualifica ricoperta e della retribuzione in godimento. Il cittadino extracomunitario dovra' presentare o far pervenire all'Universita', entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti: 1) certificato di nascita; 2) certificato di cittadinanza; 3) il certificato medico, rilasciato dalla azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego al quale il concorso si riferisce ed e' esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837; 4) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Se residente in Italia, il cittadino straniero deve presentare, oltre al certificato anzidetto, anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano ed il certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla procura della Repubblica presso il tribunale e dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale; 5) certificato di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 6) dichiarazione del candidato attestante che non ricopre altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311); 7) dichiarazione ai sensi dell'art. 145 della legge 29 dicembre 1973, n. 1092; 8) opzione, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, tra il regime d'impegno a tempo pieno o definito. I documenti predetti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso. Il candidato extracomunitario che sia dipendente di ruolo amministrazione dello Stato o universitarie e' indispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) purche' comprovi tale sua qualita' presentando un'attestazione in carta legale rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipende, da cui risulti che si trova in attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta alla data dell'attestazione stessa. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni dei regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 novembre 1968, n. 15, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati cittadini. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.