Art. 5.
              Commissioni giudicatrici e presentazione
                  dei titoli e delle pubblicazioni
  Le commissioni giudicatrici sono composte secondo  quanto  previsto
dall'art.  2  della  legge  n. 210/1998 e dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998 e sono nominate  con  decreto
rettorale   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito  web
dell'Universita'.
  Eventuali istanze  di  ricusazione  dei  commissari  da  parte  dei
candidati   devono   essere  presentate  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione del decreto di nomina della commissione nella  Gazzetta
Ufficiale.   Decorso   tale  termine  non  sono  ammesse  istanze  di
ricusazione.
  Entro lo stesso termine i candidati devono inviare  all'Universita'
tutti  i  titoli  e documenti contenuti nell'elenco di cui all'art. 4
lettera b) e, tra le  pubblicazioni  presenti  nel  relativo  elenco,
quelle  che  il  candidato ritiene piu' significative e utili ai fini
della valutazione comparativa.
  I titoli, i documenti e le pubblicazioni si considerano prodotti in
tempo utile anche se spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data   dell'ufficio   postale   accettante.  Non  verranno  presi  in
considerazione i titoli e le pubblicazioni spediti  dopo  il  termine
fissato.
  I  titoli  contenuti nell'elenco ma non prodotti come anche l'invio
di titoli o pubblicazioni non compresi  nei  rispettivi  elenchi  non
verranno presi in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
  E'  facolta' dei candidati produrre, in luogo dei titoli originali,
idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art.
1, comma 1, punto a) del decreto del Presidente della  Repubblica  20
ottobre  1998,  n.  403.  I  candidati  cittadini dell'Unione europea
possono dimostrare il possesso dei titoli sopraindicati  mediante  le
forme   di   semplificazione   delle   certificazioni  amministrative
consentite dalla legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 403/1998.
  I  candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo
le  disposizioni  del  regolamento   anagrafico   della   popolazione
residente  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni  sostitutive
limitatamente  ai  casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di  soggetti
pubblici  o  privati  italiani  ai  sensi  dell'art.  5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
  I  certificati  rilasciati  dalle  competenti  autorita'  di  Stati
stranieri  devono  essere  conformi  alle  disposizioni vigenti nello
Stato stesso e devono altresi' essere  legalizzati  dalle  competenti
autorita' consolari italiane.
  Con  riferimento  ai  documenti  e alle pubblicazioni, il candidato
puo' presentare, in luogo degli originali, copia di esse corredata da
apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui  se
ne  attesti  la  conformita'  all'originale  ai sensi dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. La dichiarazione
puo' essere unica per tutte le pubblicazioni inviate in copia.
  Il candidato che partecipa  a  piu'  valutazioni  comparative  deve
inviare  tante  copie  di  titoli  e  pubblicazioni  quante  sono  le
procedure  di  valutazione  comparativa  a  cui  partecipa.  Non   e'
consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni gia'
prodotti in altre procedure di valutazione comparativa.
  Le  pubblicazioni  devono  essere prodotte nella lingua originale e
tradotte, se  in  lingua  diversa,  in  una  delle  seguenti  lingue:
italiano,  latino,  francese,  inglese,  tedesco  e spagnolo. I testi
tradotti possono essere presentati in  copie  dattiloscritte  insieme
con il testo stampato nella lingua originale.