Art. 7.
                Lavori delle commissioni giudicatrici
  La  prima convocazione della commissione giudicatrice e' effettuata
dal  membro  designato  dalla  facolta'  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto di nomina. La
commissione deve concludere  i  suoi  lavori  entro  sei  mesi  dalla
medesima data.
  Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della
commissione  almeno  trenta  giorni  prima della scadenza del termine
ordinario, il rettore dell'Universita' puo' prorogare, per  una  sola
volta  e  per  non  piu' di quattro mesi, il termine dei lavori della
commissione. Nel caso in cui i lavori non  siano  conclusi  entro  il
termine  fissato,  il  rettore,  con provvedimento motivato, avvia le
procedure per la sostituzione  d'ufficio  dei  componenti  cui  siano
imputabili  le  cause  del  ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo
termine per la conclusione dei lavori.
  Nella prima seduta la commissione provvede a:
  1) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
  2) stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati.
  Al  termine della prima seduta il verbale contenente i criteri e le
modalita'  di  valutazione  dei   candidati   viene   consegnato   al
responsabile  del  procedimento  affinche'  ne  curi  la  pubblicita'
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita'  e  sul  sito
web.
  Nelle  sedute successive la commissione procedera' alla valutazione
delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati.
  La commissione dovra' tenere in considerazione i  seguenti  criteri
generali  per procedere alla valutazione delle pubblicazioni, facendo
anche ricorso, ove possibile,  a  parametri  riconosciuti  in  ambito
scientifico internazionale:
  a)  originalita'  ed  innovativita'  della produzione scientifica e
rigore metodologico;
  b) congruenza  dell'attivita'  scientifica  del  candidato  con  le
discipline  ricomprese  nel  settore  scientifico-disciplinare per il
quale e' bandita la procedura;
  c)  rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale   delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
  d) continuita' temporale della  produzione  scientifica,  anche  in
relazione  all'evoluzione  delle  conoscenze  nello specifico settore
scientifico-disciplinare;
  e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione.
  La commissione dovra' inoltre valutare specificatamente:
  a) l'attivita' didattica svolta;
  b) i servizi prestati nelle universita' e  negli  enti  di  ricerca
italiani e stranieri;
  c) l'attivita' di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici
e privati italiani e stranieri;
  d)   l'attivita'   in   campo  clinico,  relativamente  ai  settori
scientifico-disciplinari in cui sia stata  richiesta  tale  specifica
competenza;
  e)  l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di
ricerca e di iniziative in campo didattico e  scientifico  svolte  in
ambito nazionale ed internazionale;
  f)  i  titoli  di  dottore  di  ricerca  e la fruizione di borse di
studio,  assegni  o  contratti  di  ricerca  finalizzati  a  ricerche
attinenti al settore scientifico-disciplinare.
  Oltre   alla   valutazione  dei  titoli  la  procedura  prevede  lo
svolgimento di una prova didattica (nell'ambito di una disciplina del
settore disciplinare e indicata dal candidato) e la  discussione  sui
titoli scientifici presentati.
  La prova didattica consiste in una lezione su un tema assegnato con
24  ore  di  anticipo.  A tal fine il candidato sceglie uno fra i tre
temi proposti dalla commissione.
  A seguito della  valutazione  delle  pubblicazioni  e  dei  titoli,
ognuno  dei  commissari verbalizzera' il proprio giudizio individuale
su ciascun candidato.
  La commissione esprime quindi un giudizio collegiale individuando i
candidati da ammettere alle successive prove d'esame.
  La sede, il giorno e l'ora della prova didattica sono comunicati al
candidato almeno venti giorni prima dello  svolgimento  della  prova.
Alla prova il candidato si presentera' munito di carta di identita' o
di altro valido documento di riconoscimento.
  La  mancata  presentazione  di un candidato alla prova didattica e'
considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua  volonta'
di rinunciare alla valutazione comparativa.
  Al  termine  delle prove, la commissione procedera' ad esprimere il
giudizio  collegiale  complessivo  sul   curriculum   scientifico   e
didattico di ciascun candidato e sulle prove sostenute.
  La  commissione  procedera' quindi alla valutazione comparativa dei
candidati mediante discussione  e  successiva  deliberazione  assunta
dalla  maggioranza dei componenti. Ogni commissario ha a disposizione
tre voti e non potra' darne piu' di uno al medesimo candidato. I voti
saranno  espressi  in  forma  palese,  ma  con  modalita'   tali   da
assicurarne la contestualita'.
  Se  il  numero dei candidati che hanno riportato almeno tre voti e'
uguale o inferiore a tre, essi sono dichiarati idonei e la  procedura
e'  conclusa; in caso contrario, la deliberazione e' priva di effetti
e deve essere ripetuta, anche piu' volte, finche'  si  verifichi  che
non  piu' di tre candidati riportino tre o piu' voti.  Resta fermo il
termine  sopra  fissato  per  la   conclusione   dei   lavori   della
commissione.