Art. 11.
                  Restituzione della documentazione
  I  candidati  possono  richiedere, entro tre mesi dall'espletamento
della procedura di  valutazione  comparativa,  la  restituzione,  con
spese a loro carico, della documentazione presentata. La restituzione
sara'  effettuata  entro  due  mesi  dalla richiesta, salvo eventuale
contenzioso in atto. Trascorso il termine, l'Universita' non e'  piu'
responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.