Art. 12.
                   Trattamento dei dati personali
  I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le  domande  di
partecipazione alla procedura di valutazione  comparativa,  ai  sensi
degli  articoli  10  e  12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono
trattati esclusivamente per le finalita'  di  gestione  del  presente
bando.
  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
procedura di valutazione comparativa.
  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.