Art. 7.
                Lavori delle commissioni giudicatrici
  La  prima convocazione della commissione giudicatrice e' effettuata
dal  membro  designato  dalla  facolta'  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto di nomina. La
commissione deve concludere  i  suoi  lavori  entro  sei  mesi  dalla
medesima data.
  Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della
commissione  almeno  trenta  giorni  prima della scadenza del termine
ordinario, il rettore dell'Universita' puo' prorogare, per  una  sola
volta  e  per  non  piu' di quattro mesi, il termine dei lavori della
commissione. Nel caso in cui i lavori non  siano  conclusi  entro  il
termine  fissato,  il  rettore,  con provvedimento motivato, avvia le
procedure per la sostituzione  d'ufficio  dei  componenti  cui  siano
imputabili  le  cause  del  ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo
termine per la conclusione dei lavori.
  Nella prima seduta la commissione provvede a:
  1) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
  2) stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati.
  Al termine della prima seduta il verbale contenente i criteri e  le
modalita'   di   valutazione   dei   candidati  viene  consegnato  al
responsabile  del  procedimento  affinche'  ne  curi  la  pubblicita'
mediante  affissione  all'albo  ufficiale dell'Universita' e sul sito
web.
  Nelle sedute successive la commissione procedera' alla  valutazione
delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati.
  La  commissione  dovra' tenere in considerazione i seguenti criteri
generali per procedere alla valutazione delle pubblicazioni,  facendo
anche  ricorso,  ove  possibile,  a  parametri riconosciuti in ambito
scientifico internazionale:
  a) originalita' ed innovativita'  della  produzione  scientifica  e
rigore metodologico;
  b)  congruenza  dell'attivita'  scientifica  del  candidato  con le
discipline ricomprese nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il
quale e' bandita la procedura;
  c)   rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale  delle
pubblicazioni  e  loro   diffusione   all'interno   della   comunita'
scientifica;
  d)  continuita'  temporale  della  produzione scientifica, anche in
relazione all'evoluzione delle  conoscenze  nello  specifico  settore
scientifico-disciplinare;
  e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione.
  La commissione dovra' inoltre valutare specificatamente:
  a) l'attivita' didattica svolta;
  b)  i  servizi  prestati  nelle universita' e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
  c) l'attivita' di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici
e privati italiani e stranieri;
  d)  l'attivita'  in  campo  clinico,   relativamente   ai   settori
scientifico  disciplinari  in  cui sia stata richiesta tale specifica
competenza;
  e) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi  di
ricerca  e  di  iniziative in campo didattico e scientifico svolte in
ambito nazionale ed internazionale;
  f) i titoli di dottore di  ricerca  e  la  fruizione  di  borse  di
studio,  assegni  o  contratti  di  ricerca  finalizzati  a  ricerche
attinenti al settore scientifico-disciplinare.
  Oltre  alla  valutazione  dei  titoli  la  procedura   prevede   lo
svolgimento di una prova didattica (nell'ambito di una disciplina del
settore  disciplinare  e indicata dal candidato) e la discussione sui
titoli scientifici presentati.
  La prova didattica consiste in una lezione su un tema assegnato con
24 ore di anticipo. A tal fine il candidato sceglie  uno  fra  i  tre
temi proposti dalla commissione.
  A  seguito  della  valutazione  delle  pubblicazioni  e dei titoli,
ognuno dei commissari verbalizzera' il proprio  giudizio  individuale
su ciascun candidato.
  La commissione esprime quindi un giudizio collegiale individuando i
candidati da ammettere alle successive prove d'esame.
  La sede, il giorno e l'ora della prova didattica sono comunicati al
candidato  almeno  venti  giorni prima dello svolgimento della prova.
Alla prova il candidato si presentera' munito di carta di identita' o
di altro valido documento di riconoscimento.
  La mancata presentazione di un candidato alla  prova  didattica  e'
considerata  esplicita e definitiva manifestazione della sua volonta'
di rinunciare alla valutazione comparativa.
  Al termine delle prove, la commissione procedera' ad  esprimere  il
giudizio   collegiale   complessivo   sul  curriculum  scientifico  e
didattico di ciascun candidato e sulle prove sostenute.
  La  commissione  procedera' quindi alla valutazione comparativa dei
candidati mediante discussione  e  successiva  deliberazione  assunta
dalla  maggioranza dei componenti. Ogni commissario ha a disposizione
tre voti e non potra' darne piu' di uno al medesimo candidato. I voti
saranno  espressi  in  forma  palese,  ma  con  modalita'   tali   da
assicurarne la contestualita'.
  Se  il  numero dei candidati che hanno riportato almeno tre voti e'
uguale o inferiore a tre, essi sono dichiarati idonei e la  procedura
e'  conclusa; in caso contrario, la deliberazione e' priva di effetti
e deve essere ripetuta, anche piu' volte, finche'  si  verifichi  che
non  piu' di tre candidati riportino tre o piu' voti.  Resta fermo il
termine  sopra  fissato  per  la   conclusione   dei   lavori   della
commissione.