Art. 7. Lavori delle commissioni giudicatrici La prima convocazione della commissione giudicatrice e' effettuata dal membro designato dalla facolta' entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina. La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla medesima data. Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione almeno trenta giorni prima della scadenza del termine ordinario, il rettore dell'Universita' puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine dei lavori della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Nella prima seduta la commissione provvede a: 1) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante; 2) stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati. Al termine della prima seduta il verbale contenente i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati viene consegnato al responsabile del procedimento affinche' ne curi la pubblicita' mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' e sul sito web. Nelle sedute successive la commissione procedera' alla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati. La commissione dovra' tenere in considerazione i seguenti criteri generali per procedere alla valutazione delle pubblicazioni, facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale: a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) congruenza dell'attivita' scientifica del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; d) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare; e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione. La commissione dovra' inoltre valutare specificatamente: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) l'attivita' in campo clinico, relativamente ai settori scientifico disciplinari in cui sia stata richiesta tale specifica competenza; e) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale; f) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio, assegni o contratti di ricerca finalizzati a ricerche attinenti al settore scientifico-disciplinare. Oltre alla valutazione dei titoli la procedura prevede lo svolgimento di una prova didattica (nell'ambito di una disciplina del settore disciplinare e indicata dal candidato) e la discussione sui titoli scientifici presentati. La prova didattica consiste in una lezione su un tema assegnato con 24 ore di anticipo. A tal fine il candidato sceglie uno fra i tre temi proposti dalla commissione. A seguito della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, ognuno dei commissari verbalizzera' il proprio giudizio individuale su ciascun candidato. La commissione esprime quindi un giudizio collegiale individuando i candidati da ammettere alle successive prove d'esame. La sede, il giorno e l'ora della prova didattica sono comunicati al candidato almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova. Alla prova il candidato si presentera' munito di carta di identita' o di altro valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica e' considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volonta' di rinunciare alla valutazione comparativa. Al termine delle prove, la commissione procedera' ad esprimere il giudizio collegiale complessivo sul curriculum scientifico e didattico di ciascun candidato e sulle prove sostenute. La commissione procedera' quindi alla valutazione comparativa dei candidati mediante discussione e successiva deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti. Ogni commissario ha a disposizione tre voti e non potra' darne piu' di uno al medesimo candidato. I voti saranno espressi in forma palese, ma con modalita' tali da assicurarne la contestualita'. Se il numero dei candidati che hanno riportato almeno tre voti e' uguale o inferiore a tre, essi sono dichiarati idonei e la procedura e' conclusa; in caso contrario, la deliberazione e' priva di effetti e deve essere ripetuta, anche piu' volte, finche' si verifichi che non piu' di tre candidati riportino tre o piu' voti. Resta fermo il termine sopra fissato per la conclusione dei lavori della commissione.