Art. 8.
              Accertamento della regolarita' degli atti
  Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono costituiti
dai  verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi individuali
e collegiali  e  i  voti  espressi  su  ciascun  candidato,  e  dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti. Gli atti sono consegnati dal
presidente  della  commissione al responsabile del procedimento entro
dieci giorni dall'ultima riunione della commissione.
  Il rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio
decreto la regolarita' formale degli atti e l'esito della procedura.
  Gli atti e l'esito della  procedura  sono  resi  pubblici  mediante
affissione   all'albo   ufficiale   e  pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale e sul sito web dell'Universita'. Dell'esito della procedura
e' data comunicazione ai candidati e alla facolta' interessata.
  Nel caso in cui riscontri vizi di  forma  il  rettore  rinvia,  con
provvedimento  motivato,  gli  atti alla commissione affinche' questa
provveda alla regolarizzazione entro i successivi venti giorni.
  Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai candidati
risultati idonei sono soggetti, da parte dell'Universita',  a  idonei
controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi.