Art. 11.
                  Restituzione della documentazione
  I candidati possono richiedere, entro  tre  mesi  dall'espletamento
della  procedura  di  valutazione  comparativa,  la restituzione, con
spese a loro carico, della documentazione presentata. La restituzione
sara' effettuata entro due  mesi  dalla  richiesta,  salvo  eventuale
contenzioso  in atto. Trascorso il termine, l'Universita' non e' piu'
responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.