Art. 12.
                   Trattamento dei dati personali
  I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le  domande  di
partecipazione  alla  procedura  di valutazione comparativa, ai sensi
degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre  1996,  n.  675,  sono
trattati  esclusivamente  per  le  finalita' di gestione del presente
bando.
  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura di valutazione comparativa.
  L'interessato gode dei diritti di  cui  all'art.  13  della  citata
legge,  tra  i  quali  figura  il  diritto  di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui  il  diritto
di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.