Art. 5. Commissioni giudicatrici e presentazione dei titoli e delle pubblicazioni Le commissioni giudicatrici sono composte secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 210/1998 e dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998 e sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito web dell'Universita'. Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati devono essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione nella Gazzetta Ufficiale. Decorso tale temine non sono ammesse istanze di ricusazione. Entro lo stesso termine i candidati devono inviare all'Universita' tutti i titoli e documenti contenuti nell'elenco di cui all'art. 4 lettera b) e, tra le pubblicazioni presenti nel relativo elenco, quelle che il candidato ritiene piu' significative e utili ai fini della valutazione comparativa. I titoli, i documenti e le pubblicazioni si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non verranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni spediti dopo il termine fissato. I titoli contenuti nell'elenco ma non prodotti come anche l'invio di titoli o pubblicazioni non compresi nei rispettivi elenchi non verranno presi in considerazione dalle commissioni giudicatrici. E' facolta' dei candidati produrre, in luogo dei titoli originali, idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. I candidati cittadini dell'Unione europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopraindicati mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' di Stati stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Con riferimento ai documenti e alle pubblicazioni, il candidato puo' presentare, in luogo degli originali, copia di esse corredata da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui se ne attesti la conformita' all'originale ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. La dichiarazione puo' essere unica per tutte le pubblicazioni inviate in copia. Il candidato che partecipa a piu' valutazioni comparative deve inviare tante copie di titoli e pubblicazioni quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. Non e' consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni gia' prodotti in altre procedure di valutazione comparativa. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale e tradotte, se in lingua diversa, in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.