Art. 8.
              Accertamento della regolarita' degli atti
  Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono costituiti
dai verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi  individuali
e  collegiali  e  i  voti  espressi  su  ciascun  candidato,  e dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti. Gli atti sono consegnati dal
presidente della commissione al responsabile del  procedimento  entro
dieci giorni dall'ultima riunione della commissione.
  Il rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio
decreto la regolarita' formale degli atti e l'esito della procedura.
  Gli  atti  e  l'esito  della  procedura sono resi pubblici mediante
affissione  all'albo  ufficiale  e   pubblicazione   nel   Bollettino
ufficiale e sul sito web dell'Universita'. Dell'esito della procedura
e' data comunicazione ai candidati e alla facolta' interessata.
  Nel  caso  in  cui  riscontri  vizi di forma il rettore rinvia, con
provvedimento motivato, gli atti alla  commissione  affinche'  questa
provveda alla regolarizzazione entro i successivi venti giorni.
  Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai candidati
risultati  idonei  sono soggetti, da parte dell'Universita', a idonei
controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi.