Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prime due prove e della votazione conseguita nella prova orale. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata con decreto rettorale ed e' pubblicata presso la divisione personale via S. Antonio, 12 - Milano. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.