Art. 7.
                   Approvazione della graduatoria
  La graduatoria  di  merito  dei  candidati  sara'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze
previste dall'art. 6 del presente bando. Sono  dichiarati  vincitori,
nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso,  i  candidati  utilmente
collocati  nella  graduatoria  di  merito,  formata  sulla  base  del
punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio finale e' dato
dalla  somma  della media dei voti conseguiti nelle prime due prove e
della votazione conseguita  nella  prova  orale.  La  graduatoria  di
merito,  unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata
con decreto rettorale ed e' pubblicata presso la divisione  personale
via  S.  Antonio,  12 - Milano. Di tale pubblicazione e' data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine  per
eventuali impugnative.