Art. 5.
  I  candidati  sono  giudicati  da  una  commissione  nominata   dal
direttore  dell'Istituto  di  ricerca  sulle acque. Ogni membro della
commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di
ciascun candidato.
  La  commissione  provvede,  in  via  preliminare,  a  ripartire  il
punteggio  a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
  La commissione  stabilisce  altresi',  in  via  preliminare,  se  i
candidati  vadano  sottoposti  a  colloquio  e,  in caso positivo, il
punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo  che
i  candidati  debbono  conseguire  nella  valutazione  dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
  La commissione procede quindi a valutare i titoli di  ogni  singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
  Nel  caso  in  cui  sia  stato,  in via preliminare, previsto dalla
commissione l'esame  colloqui,  la  stessa  provvede  a  convocare  a
colloquio,  mediante  lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con almeno quindici giorni di  preavviso,  i  candidati  che  abbiano
ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli.
Nessun  rimborso  e'  dovuto dall'ente ai candidati che sostengono il
colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.
  Ai fini della graduatoria di merito,  la  commissione  tiene  conto
della   valutazione   dei   titoli  e  del  risultato  dell'eventuale
colloquio, del programma  di  studio  e  di  ricerca  presentato  dal
candidato,  valutando  sia  la  sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti  di  ricerca  scientifica,  sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
  Al termine dei lavori, la commissione  redige  la  graduatoria  dei
candidati.
  Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del voto
a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una
votazione  non  inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui
la commissione dispone.
  Le operazioni compiute dalla commissione vengono  verbalizzate  con
sottoscrizioni  in  ogni  pagina del presidente, dei componenti e del
segretario.