Art. 6.
  Sono considerati  vincitori  coloro  che  nella  graduatoria  degli
idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
  A partita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
  a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di studio;
  b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del candidato.
  Le  borse  che  restino  interamente  disponibili  per  rinuncia  o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei
secondo l'ordine della graduatoria entro un  mese  dalla  rinuncia  o
decadenza  del  vincitore e, comunque non oltre i sei mesi dalla data
di approvazione dellla graduatoria.
  Qualora  il  vincitore,  entro  tre  mesi  dalla  data  di   inizio
dell'attivita'  di  ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa
per incompatibilita' di cui all'art. 2 del presente bando,  la  borsa
puo' essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in
base  alla  disponibilita'  finanziaria  residua  e  alla valutazione
scientifica da parte del  responsabile  dell'istituzione  scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.