Art. 9.
  Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
  La  prima  rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca o
tutore  ha  comunicato  che  il  titolare  della  borsa  ha  iniziato
l'attivita' presso la sede prescelta.
  Le  rate  successive  sono  erogate  anticipatamente  a meno che il
responsabile della ricerca  o  tutore  non  comunichi  che  si  siano
verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
  Coloro  che  una  volta  iniziata  la  ricerca  siano incorsi nella
dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione  della
borsa sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata.
  La  richiesta  di restituzione della rata, dovra' essere effettuata
dal direttore competente, come parimenti, a cura dello stesso, dovra'
essere emesso il decreto di accertamento della somma da restituire.