Art. 10. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a ciascun candidato, tramite gli uffici di segreteria dell'Universita' ed a spese dei destinatari, le pubblicazioni ad essi trasmesse dai candidati. I candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero delle pubblicazioni depositate, unitamente alla domanda, all'Universita', entro tre mesi dall'espletamento del concorso. L'Universita', trascorso tale termine, non sara' responsabile, in alcun modo, delle suddette pubblicazioni come, in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri delle commissioni.