Art. 10.
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
  I membri delle commissioni  giudicatrici,  al  termine  dei  lavori
concorsuali,  sono  tenuti  a restituire a ciascun candidato, tramite
gli uffici di segreteria dell'Universita' ed a spese dei destinatari,
le pubblicazioni ad essi trasmesse dai candidati.
  I candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese,  al  recupero
delle    pubblicazioni    depositate,    unitamente   alla   domanda,
all'Universita', entro tre mesi dall'espletamento del concorso.
  L'Universita', trascorso tale termine, non sara'  responsabile,  in
alcun  modo,  delle  suddette  pubblicazioni  come,  in ogni caso, di
quelle trasmesse ai membri delle commissioni.