Art. 4. Pubblicazioni dei candidati italiani Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Le pubblicazioni - e comunque i titoli scientifici - che non risultino inviati nel termine previsto non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici. Sara' facolta' dei candidati inviare, entro il decimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto costitutivo della commissione giudicatrice del concorso, a ciascuno dei componenti una copia della documentazione concorsuale.