Art. 4.
                Pubblicazioni dei candidati italiani
  Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il  luogo
di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del  decreto  legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
  Le  pubblicazioni  -  e  comunque  i  titoli  scientifici - che non
risultino inviati nel termine previsto non potranno essere  prese  in
considerazione dalle commissioni giudicatrici.
  Sara'  facolta' dei candidati inviare, entro il decimo giorno dalla
data  di  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   del   decreto
costitutivo  della  commissione giudicatrice del concorso, a ciascuno
dei componenti una copia della documentazione concorsuale.