Art. 5.
            Domande di ammissione dei candidati stranieri
  Possono partecipare ai concorsi anche cittadini degli Stati in  cui
vigono norme o accordi di reciprocita' che riconoscono uguali diritti
ai cittadini italiani.
  I candidati stranieri presenteranno domanda secondo le modalita' ed
i termini previsti dal precedente art. 3.
  Nella  domanda  il  candidato straniero dovra' specificare anche la
cittadinanza di cui sia in  possesso,  nonche'  l'eventuale  recapito
eletto in Italia per gli effetti del concorso. Ogni variazione dovra'
essere tempestivamente comunicata.
  La  firma  in  calce  alla  domanda dovra' essere autenticata da un
funzionario a cio' legittimato nello Stato dove il candidato risiede,
ovvero da un  notaio  della  Repubblica  italiana  o  dal  segretario
comunale del luogo di residenza se il candidato risiede in Italia. La
firma   del  funzionario  straniero  deve  essere  autenticata  dalla
competente autorita' dello Stato cui il  funzionario  appartiene;  la
firma  di  tale  autorita'  deve  essere  legalizzata  dall'autorita'
consolare italiana.
  Al presente decreto comunque e' allegato (prospetto B)  uno  schema
di domanda cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.
  Il candidato straniero, oltre a quanto previsto dal precedente art.
3,  dovra'  allegare  alla  domanda  di partecipazione al concorso un
certificato comprovante la cittadinanza di cui e' in possesso.
  I  certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono   essere   conformi   alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
  Agli atti e documenti  redatti  in  lingua  straniera  deve  essere
allegata  una  traduzione, in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza  diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
  I  dati  relativi alle domande sono resi immediatamente disponibili
per  via  telematica   ai   fini   della   verifica   dell'osservanza
dell'obbligo  previsto  dal  comma 4, dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998 n. 390.