Art. 6.
                Pubblicazioni dei candidati stranieri
  I cittadini stranieri, oltre alle disposizioni del precedente  art.
4, osserveranno per la presentazione delle pubblicazioni e dei titoli
scientifici le prescrizioni di cui al presente articolo.
  Le  pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine o
tradotte in una delle seguenti lingue:  italiano,  latino,  francese,
inglese,   tedesco  e  spagnolo.  I  testi  tradotti  possono  essere
presentati in copie dattiloscritte  insieme  con  il  testo  stampato
nella lingua originale.
  Per  i  concorsi  riguardanti  materie  linguistiche  e' ammessa la
presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle
lingue del concorso, anche se diverse da quelle  indicate  nel  comma
precedente.
  Per  i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori  stampati  in  Italia  debbono  essere
adempiuti  gli  obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.