Art. 6. Pubblicazioni dei candidati stranieri I cittadini stranieri, oltre alle disposizioni del precedente art. 4, osserveranno per la presentazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici le prescrizioni di cui al presente articolo. Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine o tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Per i concorsi riguardanti materie linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue del concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.