Art. 7. Costituzione delle commissioni giudicatrici La commissione giudicatrice sara' nominata con decreto del rettore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nell'albo dell'Universita', in quello della facolta' interessata e sul sito internet dell'Ateneo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998 e sara' costituita con le modalita' indicate nell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998 n. 210 nonche' nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 19 ottobre 1998.