Art. 7.
             Costituzione delle commissioni giudicatrici
  La commissione giudicatrice sara' nominata con decreto del  rettore
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale, nell'albo dell'Universita', in
quello della facolta' interessata e  sul  sito  internet  dell'Ateneo
secondo  le  disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
n.  390/1998  e  sara'  costituita  con   le   modalita'   indicate
nell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998 n. 210 nonche' nell'art.  3
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 390 del 19 ottobre
1998.