Art. 8. Adempimenti delle commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri generali e li consegnano, senza indugio, alla segreteria del rettore, che ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. Per valutare le pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: originalita' e innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; congruenza della complessiva attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; continuita' temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. Per i fini di cui al comma precedente si fara' anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. La commissione valuta, altresi', il curriculum scientifico complessivo del candidato e puo' adottare, eventualmente, parametri numerici per dare trasparenza ed oggettivita' alla valutazione comparativa. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: l'attivita' didattica svolta; i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri; l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Per dare trasparenza ed oggettivita' alla valutazione comparativa, le commissioni possono adottare parametri numerici distinguendo il punteggio da assegnare ai titoli scientifici da quello da attribuire alle singole prove. Nella presente procedura a posti di professore ordinario, i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato devono sostenere una prova didattica che concorre alla valutazione complessiva. La prova orale e' pubblica e le convocazioni dei candidati saranno effettuate mediante lettera raccomandata a.r. che dovra' pervenire almeno quindici giorni prima della prova. Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della commissione giudicatrice saranno preliminarmente esaminate dal collegio all'esclusivo fine di accertare la possibilita' di enucleare l'apporto del candidato. Solo nell'ipotesi positiva il contributo del candidato sara' sottoposto alla valutazione di merito. La commissione giudicatrice deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nei termini di scadenza ordinari ovvero, nei casi in cui sia stata richiesta la proroga, nel nuovo termine concesso alla commissione, il rettore avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, con eventuale addebito dei maggiori oneri sostenuti dall'amministrazione, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Al termine dei lavori la commissione, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il risultato delle valutazioni comparative dichiarando inequivocabilmente i nominativi di non piu' di tre idonei, per ciascun posto bandito. Entro venti giorni dalla conclusione delle operazioni concorsuali, il rettore accerta la regolarita' formale degli atti, con proprio decreto, dandone comunicazione ai candidati. Le relazioni di cui al presente articolo con annessi i giudizi individuali e collegiali sono pubblicati nel bollettino ufficiale dell'Universita' e rese pubbliche anche per via telematica. Con successivo decreto, il rettore trasmette gli atti delle valutazioni comparative a posti di professore di ruolo ai competenti organi accademici per gli adempimenti di cui al successivo art. 9. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro venti giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.