Art. 8.
             Adempimenti delle commissioni giudicatrici
  Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere   alla   valutazione
comparativa  dei  candidati,  predeterminano  i criteri generali e li
consegnano, senza  indugio,  alla  segreteria  del  rettore,  che  ne
assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta'
che hanno richiesto il bando.
  Per  valutare le pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in
considerazione i seguenti criteri:
  originalita' e innovativita' della produzione scientifica e  rigore
metodologico;
  apporto  individuale  del candidato, analiticamente determinato nei
lavori in collaborazione;
  congruenza   della  complessiva  attivita'  del  candidato  con  le
discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare  per  il
quale  e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari
che le comprendano;
  rilevanza   scientifica   della   collocazione   editoriale   delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
  continuita' temporale della  produzione  scientifica  in  relazione
alla    evoluzione   delle   conoscenze   nello   specifico   settore
scientifico-disciplinare.
  Per i fini di cui al comma precedente si fara' anche  ricorso,  ove
possibile,   a   parametri   riconosciuti   in   ambito   scientifico
internazionale.
  La  commissione  valuta,  altresi',   il   curriculum   scientifico
complessivo  del  candidato e puo' adottare, eventualmente, parametri
numerici  per  dare  trasparenza  ed  oggettivita'  alla  valutazione
comparativa.
  Costituiscono,  in  ogni  caso,  titoli  da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
  l'attivita' didattica svolta;
  i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani  e
stranieri;
  l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e
privati italiani e stranieri;
  i  titoli  di  dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
  l'attivita'   in   campo   clinico   relativamente    ai    settori
scientifico-disciplinari   in  cui  sia  richiesta  tale  specifica
competenza;
  l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
  il coordinamento di iniziative in  campo  didattico  e  scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
  Per  dare trasparenza ed oggettivita' alla valutazione comparativa,
le commissioni possono adottare parametri  numerici  distinguendo  il
punteggio  da assegnare ai titoli scientifici da quello da attribuire
alle singole prove.
  Nella  presente  procedura  a  posti  di  professore  ordinario,  i
candidati  che  non  rivestono  la  qualifica di professore associato
devono sostenere una prova didattica che  concorre  alla  valutazione
complessiva.
  La  prova orale e' pubblica e le convocazioni dei candidati saranno
effettuate mediante lettera raccomandata a.r.  che  dovra'  pervenire
almeno quindici giorni prima della prova.
  Le   pubblicazioni  redatte  in  collaborazione  con  membri  della
commissione  giudicatrice  saranno  preliminarmente   esaminate   dal
collegio all'esclusivo fine di accertare la possibilita' di enucleare
l'apporto del candidato. Solo nell'ipotesi positiva il contributo del
candidato sara' sottoposto alla valutazione di merito.
  La  commissione  giudicatrice  deve  concludere i suoi lavori entro
quattro mesi dalla data di pubblicazione  del  decreto  rettorale  di
nomina della commissione.
  Nel  caso  in  cui  i  lavori  non si siano conclusi nei termini di
scadenza ordinari ovvero, nei casi in  cui  sia  stata  richiesta  la
proroga,  nel  nuovo  termine  concesso  alla commissione, il rettore
avvia le procedure per  la  sostituzione  dei  componenti  cui  siano
imputabili  le cause del ritardo, con eventuale addebito dei maggiori
oneri sostenuti  dall'amministrazione,  stabilendo  nel  contempo  un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.
  Al  termine  dei  lavori  la commissione, con propria deliberazione
assunta con la maggioranza dei componenti, indica il risultato  delle
valutazioni  comparative  dichiarando inequivocabilmente i nominativi
di non piu' di tre idonei, per ciascun posto bandito.
  Entro venti giorni dalla conclusione delle operazioni  concorsuali,
il  rettore  accerta  la  regolarita' formale degli atti, con proprio
decreto, dandone comunicazione ai candidati. Le relazioni di  cui  al
presente articolo con annessi i giudizi individuali e collegiali sono
pubblicati nel bollettino ufficiale dell'Universita' e rese pubbliche
anche per via telematica.
  Con  successivo  decreto,  il  rettore  trasmette  gli  atti  delle
valutazioni comparative a posti di professore di ruolo ai  competenti
organi  accademici  per  gli adempimenti di cui al successivo art. 9.
Nel caso in cui riscontri vizi  di  forma  il  rettore,  entro  venti
giorni,  rinvia  con provvedimento motivato gli atti alla commissione
per la regolarizzazione, stabilendone il termine.