Art. 10.
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
  I  membri  delle  commissioni  giudicatrici,  al termine dei lavori
concorsuali, sono tenuti a restituire a  ciascun  candidato,  tramite
gli uffici di segreteria dell'Universita' ed a spese dei destinatari,
le pubblicazioni ad essi trasmesse dai candidati.
  I  candidati  dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero
delle  pubblicazioni  depositate  all'Universita'  entro   tre   mesi
dall'espletamento del concorso.
  L'Universita',  trascorso  tale termine, non sara' responsabile, in
alcun modo, delle suddette  pubblicazioni  come,  in  ogni  caso,  di
quelle trasmesse ai membri delle commissioni.