Art. 5.
            Domande di ammissione dei candidati stranieri
  Possono partecipare ai concorsi anche cittadini degli Stati in  cui
vigono norme o accordi di reciprocita' che riconoscono uguali diritti
ai cittadini italiani.
  I candidati stranieri presenteranno domanda secondo le modalita' ed
i termini previsti dal precedente art. 3.
  Nella  domanda  il  candidato straniero dovra' specificare anche la
cittadinanza di cui sia in  possesso,  nonche'  l'eventuale  recapito
eletto in Italia per gli effetti del concorso. Ogni variazione dovra'
essere tempestivamente comunicata.
  La  firma  in  calce  alla  domanda dovra' essere autenticata da un
funzionario a cio' legittimato nello Stato dove il candidato risiede,
ovvero da un  notaio  della  Repubblica  italiana  o  dal  segretario
comunale del luogo di residenza se il candidato risiede in Italia. La
firma   del  funzionario  straniero  deve  essere  autenticata  dalla
competente autorita' dello Stato cui il  funzionario  appartiene;  la
firma  di  tale  autorita'  deve  essere  legalizzata  dall'autorita'
consolare italiana.
  Al presente decreto comunque e' allegato (prospetto B)  uno  schema
di domanda cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.
  Il candidato straniero, oltre a quanto previsto dal precedente art.
3,  dovra'  allegare  alla  domanda  di partecipazione al concorso un
certificato comprovante la cittadinanza di cui e' in possesso.
  I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato  di
cui   lo   straniero   e'  cittadino  debbono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono,  altresi',  essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana certificata  conforme  al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
  I dati relativi alle domande sono resi  immediatamente  disponibili
per   via   telematica   ai   fini   della  verifica  dell'osservanza
dell'obbligo previsto dal  comma  4,  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.