Art. 6.
                Pubblicazioni dei candidati stranieri
  I  cittadini stranieri, oltre alle disposizioni del precedente art.
4, osserveranno per la presentazione delle pubblicazioni e dei titoli
scientifici le prescrizioni di cui al presente articolo.
  Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine  o
tradotte  in  una  delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese,  tedesco  e  spagnolo.  I  testi  tradotti  possono   essere
presentati  in  copie  dattiloscritte  insieme  con il testo stampato
nella lingua originale.
  Per i concorsi  riguardanti  materie  linguistiche  e'  ammessa  la
presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle
lingue  del  concorso,  anche se diverse da quelle indicate nel comma
precedente.
  Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il  luogo
di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del  decreto  legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.