Art. 7.
             Costituzione delle commissioni giudicatrici
  La  commissione giudicatrice sara' nominata con Decreto del Rettore
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nell'albo  dell'Universita',  in
quello  della  Facolta'  interessata  e sul sito internet dell'Ateneo
secondo le disposizioni del decreto del Presidente  della  Repubblica
390/1998 e sara' costituita con le modalita' indicate nell'articolo
2  della  legge 3 luglio 1998 n. 210 nonche' nell'art.  3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 390 del 19 ottobre 1998.