Art. 8.
             Adempimenti delle commissioni giudicatrici
  Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere   alla   valutazione
comparativa  dei  candidati,  predeterminano  i criteri generali e li
consegnano, senza  indugio,  alla  segreteria  del  Rettore,  che  ne
assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta'
che hanno richiesto il bando.
  Per  valutare le pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in
considerazione i seguenti criteri:
  originalita' e innovativita' della produzione scientifica e  rigore
metodologico;
  apporto  individuale  del candidato, analiticamente determinato nei
lavori in collaborazione;
  congruenza  della  complessiva  attivita'  del  candidato  con   le
discipline  ricomprese  nel settore scientifico-disciplinare per il
quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche  interdisciplinari
che le comprendano;
  rilevanza   scientifica   della   collocazione   editoriale   delle
pubblicazioni  e  loro   diffusione   all'interno   della   comunita'
scientifica;
  continuita'  temporale  della  produzione  scientifica in relazione
alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore  scientifico
disciplinare.
  Per  i  fini di cui al comma precedente si fara' anche ricorso, ove
possibile,   a   parametri   riconosciuti   in   ambito   scientifico
internazionale.
  La   commissione   valuta,   altresi',  il  curriculum  scientifico
complessivo del candidato e puo' adottare,  eventualmente,  parametri
numerici  per  dare  trasparenza  ed  oggettivita'  alla  valutazione
comparativa.
  Costituiscono, in ogni  caso,  titoli  da  valutare  specificamente
nelle valutazioni comparative:
  l'attivita' didattica svolta;
  i  servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e
stranieri;
  l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e
privati italiani e stranieri;
  i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di  borse  di  studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
  l'attivita'    in    campo   clinico   relativamente   ai   settori
scientifico-disciplinari  in  cui  sia   richiesta   tale   specifica
competenza;
  l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
  il  coordinamento  di  iniziative  in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
  Per dare trasparenza ed oggettivita' alla valutazione  comparativa,
le  commissioni  possono  adottare parametri numerici distinguendo il
punteggio da assegnare ai titoli scientifici da quello da  attribuire
alle singole prove.
  La   prova   orale,  prevista  dal  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, e' pubblica e le convocazioni dei
candidati saranno effettuate mediante lettera raccomandata A.R.   che
dovra' pervenire almeno 15 gg. prima della prova.
  Le   pubblicazioni  redatte  in  collaborazione  con  membri  della
commissione  giudicatrice  saranno  preliminarmente   esaminate   dal
collegio all'esclusivo fine di accertare la possibilita' di enucleare
l'apporto del candidato. Solo nell'ipotesi positiva il contributo del
candidato sara' sottoposto alla valutazione di merito.
  La  commissione  giudicatrice deve concludere i suoi lavori entro 4
mesi dalla data di pubblicazione  del  decreto  rettorale  di  nomina
della commissione.
  Nel  caso  in  cui  i  lavori  non si siano conclusi nei termini di
scadenza ordinari ovvero, nei casi in  cui  sia  stata  richiesta  la
proroga,  nel  nuovo  termine  concesso  alla commissione, il Rettore
avvia le procedure per  la  sostituzione  dei  componenti  cui  siano
imputabili  le cause del ritardo, con eventuale addebito dei maggiori
oneri sostenuti  dall'Amministrazione,  stabilendo  nel  contempo  un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.
  Al  termine  dei  lavori  la commissione, con propria deliberazione
assunta con la maggioranza dei componenti, indica il risultato  delle
valutazioni  comparative  dichiarando inequivocabilmente i nominativi
di non piu' di tre idonei, per ciascun posto bandito.
  Entro  venti giorni dalla conclusione delle operazioni concorsuali,
il Rettore accerta la regolarita' formale  degli  atti,  con  proprio
decreto,  dandone  comunicazione ai candidati. Le relazioni di cui al
presente articolo con annessi i giudizi individuali e collegiali sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'Universita' e rese pubbliche
anche per via telematica .
  Con  successivo  decreto,  il  Rettore  trasmette  gli  atti  delle
valutazioni  comparative a posti di professore di ruolo ai competenti
organi accademici per gli adempimenti di cui al  successivo  art.  9.
Nel  caso  in  cui  riscontri  vizi  di forma il Rettore, entro venti
giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti  alla  commissione
per la regolarizzazione, stabilendone il termine.