Art. 11.
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
  I candidati potranno richiedere, entro  tre  mesi  dalla  data  del
decreto  rettorale di accertamento della regolarita' degli atti della
valutazione  comparativa,  con  domanda  da  inoltrare   al   settore
personale  docente,  la  restituzione,  con  spese a loro carico, dei
documenti e delle pubblicazioni inviate alla sede  universitaria,  in
relazione al presente bando di valutazione comparativa.
  Decorso  tale termine l'universita' disporra' del materiale secondo
le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.