Art. 11. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni I candidati potranno richiedere, entro tre mesi dalla data del decreto rettorale di accertamento della regolarita' degli atti della valutazione comparativa, con domanda da inoltrare al settore personale docente, la restituzione, con spese a loro carico, dei documenti e delle pubblicazioni inviate alla sede universitaria, in relazione al presente bando di valutazione comparativa. Decorso tale termine l'universita' disporra' del materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.