Art. 12.
            Documenti di rito per la nomina degli idonei
  I candidati  risultati  idonei,  chiamati  dalla  facolta'  che  ha
richiesto  la procedura di valutazione comparativa, sono nominati con
decreto  del  Rettore  ed  invitati  a  produrre  la   documentazione
necessaria.
  Nel  termine  di  trenta  giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno  ricevuto  l'invito,  gli  idonei,  se  cittadini
italiani  o di altro stato della Comunita' europea, pena la decadenza
dal  diritto  alla  nomina,  devono   far   pervenire   la   seguente
documentazione:
  1)  certificato  medico  in bollo rilasciato da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del  comune  di  residenza  da  cui
risulti  che  il  candidato  e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale concorre ed e' esente  da  imperfezioni  che  possono  comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento  sierologico  ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa  dichiarazione
che  il  candidato  e'  esente  da  malattie  che  possono mettere in
pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non
anteriore a sei mesi dalla data della  comunicazione  dell'esito  del
concorso;
  2) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.  403,
dalla quale risulti:
  a) data e luogo di nascita;
  b) cittadinanza;
  c) godimento dei diritti politici;
  d)  la  posizione  agli  effetti  dell'adempimento  degli  obblighi
militari (solo se cittadini italiani);
  e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
  f) il numero del codice fiscale;
  g) la composizione del nucleo familiare;
  h) gli  impieghi  ricoperti  alle  dipendenze  dello  Stato,  delle
province,  dei  comuni  o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo  impiego  ai  sensi  dell'art.  8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
  La  dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
dei possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
  L'idoneo  che  ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello
Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle  lettere
b),  c),  d),  e)  e  deve invece dichiarare in forma sostitutiva che
trovasi in attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione
goduta alla data della dichiarazione stessa.
  Il cittadino extracomunitario idoneo deve presentare nel termine di
trenta giorni sopracitato, pena la decadenza del diritto alla nomina,
i seguenti documenti:
  1) certificato di nascita;
  2) certificato equipollente al certificato generale del  casellario
giudiziale  rilasciato  dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero  e'  cittadino.  Il  candidato  straniero,  se
risiede    in   Italia,   oltre   al   certificato   anzidetto   deve
autocertificare anche la mancanza di condanne  penali  e  di  carichi
pendenti a suo carico;
  3) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o  ufficiale  sanitario  del comune di residenza, o equipollente, dal
quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego  per
il quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico ai  sensi  dell'art.  7  della
legge   25  luglio  1956,  n.  837.  Il  certificato  deve  contenere
l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da  malattie  che
possono mettere in pericolo la salute pubblica.
  4) certificato attestante la cittadinanza;
  5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
  I  documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione  dell'esito  del
concorso.
  Il  certificato  relativo  al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
  I certificati rilasciati dai  competenti  uffici  della  Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
  I  certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui l'idoneo e' cittadino debbono essere conformi  alle  disposizioni
vigenti  nello  Stato  stesso e debbono, altresi', essere legalizzati
dalle competenti autorita' consolari italiane. Ai sensi dell'art.  5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.   403/1998,
i   cittadini   extracomunitari   residenti   in  Italia  secondo  le
disposizioni del regolamento anagrafico della  popolazione  residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n.  223,  possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.  15, limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare  stati,  fatti  e  qualita'  personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.