Art. 13.
                         Nomina degli idonei
  La nomina in ruolo degli idonei decorre dal 1 novembre  successivo
alla  data  del  provvedimento di accertamento della regolarita degli
atti della valutazione comparativa.
  Ad  essi  spettera'  il  trattamento   economico   previsto   dalle
disposizioni di legge in vigore.
  Dopo   tre   anni  dall'immissione  in  ruolo  l'interessato  sara'
sottoposto ad un giudizio per conseguire la nomina  ad  ordinario  da
parte  di  una  commissione  nazionale, composta da tre professori di
ruolo ordinari.
  La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta
dal professore di prima fascia nel triennio anche sulla base  di  una
motivata relazione del consiglio di facolta'.
  Se   il  giudizio  sara'  favorevole,  il  docente  sara'  nominato
professore ordinario con diritto al relativo trattamento economico.
  Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato potra'
essere mantenuto in servizio per un  altro  biennio  al  termine  del
quale  sara'  sottoposto  ad  un  nuovo giudizio. Nel caso di mancata
concessione della proroga ovvero  nel  caso  di  giudizio  nuovamente
sfavorevole, il docente sara' dispensato dal servizio.