Art. 13. Nomina degli idonei La nomina in ruolo degli idonei decorre dal 1 novembre successivo alla data del provvedimento di accertamento della regolarita degli atti della valutazione comparativa. Ad essi spettera' il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore. Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara' sottoposto ad un giudizio per conseguire la nomina ad ordinario da parte di una commissione nazionale, composta da tre professori di ruolo ordinari. La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta dal professore di prima fascia nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facolta'. Se il giudizio sara' favorevole, il docente sara' nominato professore ordinario con diritto al relativo trattamento economico. Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato potra' essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Nel caso di mancata concessione della proroga ovvero nel caso di giudizio nuovamente sfavorevole, il docente sara' dispensato dal servizio.