Art. 2.
       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
  La partecipazione alla valutazione comparativa di cui  all'art.  1,
e'  libera,  senza  limitazioni  in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduti dai candidati.
  Non possono partecipare alla valutazione comparativa:
  1) coloro che siano esclusi dal  godimento  dei  diritti  civili  e
politici;
  2)  coloro  che  siano  stati  destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento;
  3)  coloro  che  siano  stati  dichiarati decaduti da altro impiego
statale,  ai  sensi  dell'art.  127,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  4)  i  professori  universitari di ruolo di prima fascia inquadrati
nello stesso settore scientifico disciplinare relativo al  posto  per
il quale e' indetta la procedura;
  5)  coloro  che  abbiano  gia'  presentato  nell'arco  di  un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine  per  la  presentazione
delle  domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione  comparativa
prescelta, n. 5 domande di partecipazione a valutazioni  comparative,
compresa la presente presso questa od altre sedi universitarie.
  I  requisiti  per l'ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
  Questa amministrazione garantisce parita' e pari  opportunita'  tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.